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Testo
<blockquote data-quote="Alessia Buschi" data-source="post: 140169" data-attributes="member: 12191"><p>Ciao,</p><p>Intanto per la vendita di un locale condominiale è necessaria l'unanimità dei consensi.</p><p>Per l'affitto, se superiore ai 9 anni, occorre sempre l'unanimità dei consensi, mentre per periodi inferiori basta la maggioranza del 5° comma dell'art. 1136 c.c (maggioranza dei partecipanti al condominio e 2/3 del valore dell'edificio) ed il ricavato sarà ripartito per millesimi di proprietà, salvo diversa convenzione, fra tutti i condomini. Nel tuo caso sarà l'usufruttuario a beneficiarne.</p><p></p><p><strong>Art. 1004 (Spese a carico dell’usufruttuario)</strong></p><p>Le spese e, in genere, gli oneri relativi alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria della cosa sono a carico dell’usufruttuario. Sono pure a suo carico le riparazioni straordinarie rese necessarie dall’inadempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione.</p><p> </p><p><strong> Art. 1005 (Riparazioni straordinarie)</strong></p><p>Le riparazioni straordinarie sono a carico del proprietario. Riparazioni straordinarie sono quelle necessarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento, per intero o per una parte notevole, dei tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri di sostegno o di cinta. L'usufruttuario deve corrispondere al proprietario, durante l'usufrutto, l'interesse delle somme spese per le riparazioni straordinarie.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Alessia Buschi, post: 140169, member: 12191"] Ciao, Intanto per la vendita di un locale condominiale è necessaria l'unanimità dei consensi. Per l'affitto, se superiore ai 9 anni, occorre sempre l'unanimità dei consensi, mentre per periodi inferiori basta la maggioranza del 5° comma dell'art. 1136 c.c (maggioranza dei partecipanti al condominio e 2/3 del valore dell'edificio) ed il ricavato sarà ripartito per millesimi di proprietà, salvo diversa convenzione, fra tutti i condomini. Nel tuo caso sarà l'usufruttuario a beneficiarne. [B]Art. 1004 (Spese a carico dell’usufruttuario)[/B] Le spese e, in genere, gli oneri relativi alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria della cosa sono a carico dell’usufruttuario. Sono pure a suo carico le riparazioni straordinarie rese necessarie dall’inadempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione. [B] Art. 1005 (Riparazioni straordinarie)[/B] Le riparazioni straordinarie sono a carico del proprietario. Riparazioni straordinarie sono quelle necessarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento, per intero o per una parte notevole, dei tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri di sostegno o di cinta. L'usufruttuario deve corrispondere al proprietario, durante l'usufrutto, l'interesse delle somme spese per le riparazioni straordinarie. [/QUOTE]
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