Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
Per rispondere a essezeta67 l'acquisto riguardava fornitura e istallazione impianto allarme.

Premessa : trattasi di bene " significativo : (ascensori e montacarichi;infissi interni ed esterni;caldaie;videocitofoni;apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;sanitari e rubinetteria da bagno; impianti di sicurezza.)
SINTESI : Se nell'intervento di recupero vengono impiegati i suddetti beni,il valore di essi può essere fatturato al 10% soltanto fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all'intervento di recupero, al netto del valore dei beni significativi.


Su istanza il contribuente ha diritto all'applicazione dell' IVA al 10% ed di una parte al 22% ( se il materiale supera la prestazione)
Ai beni significativi è applicata l'aliquota ridotta solo fino a concorrenza del valore della prestazione, considerato al netto del valore dei beni medesimi. Tale limite di valore deve essere individuato sottraendo dall'importo complessivo della prestazione, rappresentato dall'intero corrispettivo dovuto dal committente, soltanto il valore dei beni significativi. Il valore della materie prime e semilavorate, nonché degli altri beni necessari per l'esecuzione dei lavori, forniti nell'ambito della prestazione agevolata, non deve essere individuato autonomamente in quanto confluisce in quello della manodopera. La differenza che ne risulta costituisce il limite di valore entro cui anche alla fornitura del bene significativo è applicabile l'aliquota del 10%. Il valore residuo del bene deve essere assoggettato alla aliquota ordinaria del 22%. In altre parole, il bene significativo fornito nell'ambito della prestazione resta soggetto interamente all' aliquota del 10% per cento se il valore non supera la metà di quello dell'intera prestazione. La fattura emessa dal'esecutore dei lavori dovrà esporre distintamente il corrispettivo del servizio al netto del valore dei beni significativi, l'imponibile soggetto al 10% relativo al bene e l'eventuale imponibile soggetto al 22%.

Esempio : impianto costo 1500, Mano d'opera 1000:

IVA a 10 % su materiale fino al val. della prestaz. euro 1000x 10%
IVA 10 % su prestazione fino a tale importo euro 1000x 10%
IVA 22 % su MATERIALE per la parte eccedente : euro : 500 al 22%
 

dolly

Membro Senior
Professionista
Non ho capito. Se chiedo la fornitura e l'installazione non posso richiedere l'IVA agevolata?:shock:
Ahi, non avevi specificato infatti cosa riguardasse l'intervento...
Allora, l'impianto d'allarme costituisce il cd "bene significativo", per cui se a fornire ed a porre in opera è sempre lo stesso fornitore (ovvero il bene deve essere fornito dallo stesso soggetto, ditta/impresa, che eseguirà i lavori in opera) l'intervento può scontare l'IVA ridotta ma solo fino a concorrenza valore manodopera. (sul valore residuo si applicherà IVA ordinaria del 22%). Se il costo del b.s. va ad incidere per meno della metà sul costo dell'opera, l'IVA agevolata si applicherà sull'intero importo della fornitura.
 
Ultima modifica:

dolly

Membro Senior
Professionista
Per rispondere a essezeta67 l'acquisto riguardava fornitura e istallazione impianto allarme.
Ribadisco:
Art. 7 legge 488/99
b) le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Con decreto del Ministro delle finanze sono individuati i beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni di cui alla presente lettera, ai quali l'aliquota ridotta si applica fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all'intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni.
 

dolly

Membro Senior
Professionista
No nel senso che l'impresa che esegue dalla alla Z tutto (materiali e manodopera) ti fa il 10%...
Più precisamente, nel senso che le due figure (nel caso specifico), fornitore ed installatore devono coincidere, ovvero deve essere la stessa ditta/impresa ad effettuare sia fornitura che posa in opera.:)
 

chiacchia

Membro Storico
Proprietario Casa
In alcuni casi se il lavoro è piccolo non conviene, perchè anche se è vero che l'IVA va recuperata in tasca a fine mese io ( impresa ) quei soldi non li ho, anzi li ho antipati e se devo pagare il fitto del negozio al proprietario che gli dico aspetta che recupero l'IVA? ecco che in quel caso si preferisce fare un altro lavoro, poi dovete considerare che la banca si trattiene un altro 4% pertanto lo stato fa il bello con i soldi non suoi ma che saranno.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
l'impresa che acquista i materiali per quei lavori sarà costretta a pagare l'IVA al 22% ed essendo per essa una partita di giro, la recupererà al momento della presentazione della denuncia IVA annuale.
La recupererà al momento della liquidazione periodica (mensile o trimestrale).
 

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