w2fdr

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Pace fratelli,
questo non è un gruppo di radioamatori :)
In attesa della risposta di Dimaraz, anche a voi torna il mio ragionamento ?
 

w2fdr

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Cambia commercialista.

Esatto.
Ovviamente se ci sono "mediatori" ci saranno altri "oboli".
La commercialista mi ha indicato da dove ha recuperato l'informazione.

Fa riferimento al art. 68 Dpr. n. 917 del 22 dicembre 1986

dove in effetti si parla di tassazione di plusvalenze anche se non si cita espressamente il caso di eredità, che invece viene menzionato qui :


riporto qui sotto il testo :

In genere, un immobile acquistato e rivenduto prima dei 5 anni è soggetto a tassazione sulla plusvalenza. La plusvalenza altro non è che la differenza di valore tra prezzo di vendita e prezzo di acquisto di un immobile. Questo valore è considerato un guadagno in quanto la vendita entro 5 anni viene considerata come attività speculativa e dunque va tassata con un'aliquota del 20%. Ovviamente se non c'è plusvalenza non c'è tassazione. Nel caso di vendita di una casa ereditata invece non si è soggetti a tassazione sulla plusvalenza se la vendita è successiva ai 5 anni. Si è soggetti ad una tassazione del 5% sulla plusvalenza nel caso di una vendita prima dei 5 anni.


Sempre a detta della commercialista, la plusvalenza andrebbe calcolata fra il valore dichiarato in successione ed il valore di vendita, proquota.

sono perplesso :triste:
 

Dimaraz

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La commercialista mi ha indicato da dove ha recuperato l'informazione.

Tal commercialista è una "capra" o non sa leggere (che sarebbe anche più preoccupante visto il titolo ottenuto).

Ha sbagliato articolo.
Quello giusto è l'articolo 67 comma 1 lettera b) del TUIR,

  1. b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonché, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante;
 

Nemesis

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La commercialista mi ha indicato da dove ha recuperato l'informazione.
Fa riferimento al art. 68 Dpr. n. 917 del 22 dicembre 1986
Dille di leggere l'articolo precedente.
vendita entro 5 anni viene considerata come attività speculativa e dunque va tassata con un'aliquota del 20%
Il 20% è l'aliquota dell'imposta sostitutiva. Che si applica quando il cedente richiede al notaio l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito. Se il cedente non si avvale di detta facoltà, e nei casi in cui l'imposta sostitutiva è esclusa (quando la plusvalenza costituisce reddito di capitale, se è conseguita nell’esercizio di arti o professioni, nell’esercizio di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, se è relativa a cessioni di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria), sulla plusvalenza si applica invece l’imposizione IRPEF ordinaria in base all’aliquota marginale del contribuente (quella minima è del 23%).
Si è soggetti ad una tassazione del 5% sulla plusvalenza nel caso di una vendita prima dei 5 anni.
Falso per due motivi. La plusvalenza realizzata sulla cessione di immobili acquisiti per successione non è un reddito diverso, e quindi non è imponibile. E nei casi in cui la plusvalenza è imponibile, l'aliquota IRPEF minima è il 23%. E l'imposta sostitutiva, quando applicabile, è il 20%.
 
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