Salve !
Sono proprietario esclusivo di porzione di lastrico solare, da cui è possibile accedere da entrambi i torrini delle due scale esistenti.
Da quando ho acquistato la proprietà, ho consegnato al condominio copia della chiave di una delle porte che danno sul lastrico da uno dei due torrini, in modo tale da facilitare l'accesso ai servizi comuni anche in caso di mia assenza.
L'amm.re mi ha recentemente comunicato in assemblea la richiesta formale anche di ricevere anche la chiave di accesso dall'altra scala, giustificando la cosa in "aggravio di spese da parte dei fornitori (tecnici dell'antenna) nei casi in cui l'accesso dalla porta più lontana comporti un percorso più lungo per gli stessi". Alla richiesta, a mio parere strumentale e posta inoltre in termini formali e giuridicamente perentori, mi sono opposto con fermezza, specificando le mie ragioni per iscritto nell'assemblea stessa (accesso ai servizi comuni regolarmente già garantito).
Preciso che, in ogni caso, ogni volta che è stata fatta richiesta di accesso anche dalla seconda porta, non ho mai posto il problema del passaggio dalla stessa, aprendo però in prima persona e per tempo debito l'accesso.
A questo punto l'amm.re mi ha citato in giudizio, previa delibera dell'assemblea in tal senso, sostenendo che:
- Prima del mio acquisto (marzo 2002) il condominio ha sempre avuto entrambe le chiavi per l'accesso al lastrico.
- Esiste sul lastrico una servitù relativa ai servizi comuni (come penso accada sempre in questi casi).
- L'accesso allo stesso quindi può avvenire in qualsiasi momento e senza necessità di avviso ai proprietari (addirittura si sono verificati lavori di manutenzione straordinaria lasciando completamente all'oscuro il proprietario, che ne è venuta a conoscenza solo in sede di bilancio consuntivo, con l'addebito delle spese ovviamente ripartite in base all'art. 1126 !).
Potrei avere da qualcuno dei riferimenti di giurisprudenza che chiariscano che, se da un lato un proprietario esclusivo non può impedire l'accesso ai servizi comuni (cosa mai ipotizzata dal sottoscritto), il condominio non può interpretare questa possibilità nel senso di diritto pieno di accesso incondizionato, al pari di quello ad esempio di un proprietario di un fondo incluso in altro) ?
A ciò va aggiunto che concedere la chiave anche del secondo accesso, oltre che superfluo per i motivi sopra specificati, comporterebbe una limitazione della privacy personale, in quanto in qualsiasi momento ci si potrebbe imbattere in persone che accedono senza alcuna forma di preavviso in proprietà altrui, nonchè un ulteriore problema in termini di sicurezza, dovuti al potenziale smarrimento di una seconda chiave e quindi di un utilizzo fraudolento della stessa.
Grazie anticipate a chi parteciparà alla discussione.
Sono proprietario esclusivo di porzione di lastrico solare, da cui è possibile accedere da entrambi i torrini delle due scale esistenti.
Da quando ho acquistato la proprietà, ho consegnato al condominio copia della chiave di una delle porte che danno sul lastrico da uno dei due torrini, in modo tale da facilitare l'accesso ai servizi comuni anche in caso di mia assenza.
L'amm.re mi ha recentemente comunicato in assemblea la richiesta formale anche di ricevere anche la chiave di accesso dall'altra scala, giustificando la cosa in "aggravio di spese da parte dei fornitori (tecnici dell'antenna) nei casi in cui l'accesso dalla porta più lontana comporti un percorso più lungo per gli stessi". Alla richiesta, a mio parere strumentale e posta inoltre in termini formali e giuridicamente perentori, mi sono opposto con fermezza, specificando le mie ragioni per iscritto nell'assemblea stessa (accesso ai servizi comuni regolarmente già garantito).
Preciso che, in ogni caso, ogni volta che è stata fatta richiesta di accesso anche dalla seconda porta, non ho mai posto il problema del passaggio dalla stessa, aprendo però in prima persona e per tempo debito l'accesso.
A questo punto l'amm.re mi ha citato in giudizio, previa delibera dell'assemblea in tal senso, sostenendo che:
- Prima del mio acquisto (marzo 2002) il condominio ha sempre avuto entrambe le chiavi per l'accesso al lastrico.
- Esiste sul lastrico una servitù relativa ai servizi comuni (come penso accada sempre in questi casi).
- L'accesso allo stesso quindi può avvenire in qualsiasi momento e senza necessità di avviso ai proprietari (addirittura si sono verificati lavori di manutenzione straordinaria lasciando completamente all'oscuro il proprietario, che ne è venuta a conoscenza solo in sede di bilancio consuntivo, con l'addebito delle spese ovviamente ripartite in base all'art. 1126 !).
Potrei avere da qualcuno dei riferimenti di giurisprudenza che chiariscano che, se da un lato un proprietario esclusivo non può impedire l'accesso ai servizi comuni (cosa mai ipotizzata dal sottoscritto), il condominio non può interpretare questa possibilità nel senso di diritto pieno di accesso incondizionato, al pari di quello ad esempio di un proprietario di un fondo incluso in altro) ?
A ciò va aggiunto che concedere la chiave anche del secondo accesso, oltre che superfluo per i motivi sopra specificati, comporterebbe una limitazione della privacy personale, in quanto in qualsiasi momento ci si potrebbe imbattere in persone che accedono senza alcuna forma di preavviso in proprietà altrui, nonchè un ulteriore problema in termini di sicurezza, dovuti al potenziale smarrimento di una seconda chiave e quindi di un utilizzo fraudolento della stessa.
Grazie anticipate a chi parteciparà alla discussione.