echiave

Membro Attivo
Premetto che l'amministratore del nostro condominio è una persona onesta e affidabile ma non riscuote le simpatie di alcuni condomini. Questi ultimi, nell'ultima assemblea, hanno raccolto un numero di deleghe tali da raggiungere la maggioranza e hanno sfiduciato l'amministratore richiedendo la sostituzione.
Si è stabilito di rimandare ad una successiva riunione a breve la nomina di un nuovo amministratore.
Da una indagine abbiamo scoperto che alcuni deleganti non erano al corrente della decisione dei delegati e non approvano la sostituzione.
In tale contesto è possibile dichiarare nulla la delibera visto che era viziata da una mancanza di consenso?
Grazie
 

echiave

Membro Attivo
All'ordine del giorno, essendo assemblea ordinaria annuale, era previsto il punto Scadenza mandato amministratore che, come negli anni precedenti, veniva riconfermato. All'ordine del giorno non era prevista la revoca né tantomeno la nomina di un nuovo amministratore.
Chi ha avuto le deleghe ha volontariamente nascosto la decisione di sfiduciare l'amministratore ad alcuni deleganti.
 

echiave

Membro Attivo
Ho visto da precedenti analoghi quesiti che le delibere non possono essere annullate se il delegante non era a conoscenza di decisioni prese dal delegato in merito a punti all'ordine del giorno. Nel mio caso la mancata riconferma dell'amministratore (da notare che non sono state indicate le motivazioni di tale decisione).
Si è quindi stabilito di far indire dal vecchio amministratore una riunione ad hoc per la nomina del nuovo amministratore.
Poiché ora si potrebbe ottenere una nuova maggioranza che confermerebbe ancora l'attuale amministratore, mi chiedo se quest'ultimo, sfiduciato nella precedente assemblea, possa presentare ancora la sua candidatura.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Poiché ora si potrebbe ottenere una nuova maggioranza che confermerebbe ancora l'attuale amministratore, mi chiedo se quest'ultimo, sfiduciato nella precedente assemblea, possa presentare ancora la sua candidatura.
A mio parere una successiva assemblea può benissimo ribaltare la delibera precedente: il vero problema secondo me sarà un altro.
L'attuale amministratore sarà ancora disposto ad accettare l'incarico?
 

echiave

Membro Attivo
Poiché la richiesta di dimissioni in realtà non raggiunge neppure il 20% dei millesimi, la delibera si configura come una specie di 'golpe' da parte di pochi. Sono convinto che l'amministratore si ricandiderà volentieri
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
mi chiedo se quest'ultimo, sfiduciato nella precedente assemblea, possa presentare ancora la sua candidatura.
Nulla osta.


Poiché la richiesta di dimissioni in realtà non raggiunge neppure il 20% dei millesimi, la delibera si configura come una specie di 'golpe' da parte di pochi.
No...si "configurano" 2 significati:

a)- delibera di revoca viziata da maggioranza insufficiente

b)- Condominio di "lavativi".
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
la richiesta di dimissioni in realtà non raggiunge neppure il 20% dei millesimi
Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell'art. 1136 c.c.: con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.
Contro le deliberazioni contrarie alla legge ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
la richiesta di dimissioni in realtà non raggiunge neppure il 20% dei millesimi,

)- delibera di revoca viziata da maggioranza insufficiente
Temo (credo) che il significato della prima citazione, non riporti la quota apparente inclusi i millesimi dei deleganti: ma voglia dire che escludendo i m/m dei deleganti non intenzionati a rimuovere l'amministratore, gli effettivi "contrari" conterebbero solo per 200 m/m
 

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