basty

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Proprietario Casa
No. Lo è (è illegale) se non vi è un accordo unanime.

Da chi è legittimato a farlo. Ex art. 1137 c.c.
Mancava appunto il non: Mi correggo: cosa mancava era la specificazione delle condizioni di delibera: la seconda frase era generica: e in caso di unanimità trovami chi potrebbe essere "interessato" ad impugnarlo.

p.s.: Devo innavvertitamente aver fatto un invio, prima di terminare la scrittura, visto che hai risposto prima che completassi la risposta.
Visto che sei attivo in linea , perchè non intervieni a supporto delle tue precisazioni, nella seguente discussione?
 
Ultima modifica:

Nemesis

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cosa mancava era la specificazione delle condizioni di delibera
Non mancava nulla. Le deliberazioni prese dall'assemblea, anche se con le maggioranze previste dalla legge per quell'oggetto, sono annullabili se sono contrarie alla legge (o al regolamento di condominio). E la ripartizione delle spese dell'acqua in base alle persone è contraria alla legge.
in caso di unanimità trovami chi potrebbe essere "interessato" ad impugnarlo.
Evidentemente, nessuno, dato che non esisterebbero assenti, dissenzienti o astenuti. Ed era stato fin dall'inizio precisato che l'unico criterio legale è quello per millesimi, salvo accordo unanime dei condòmini.
 

Dimaraz

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Volevo solo essere preparato sugli argomenti
Mi pare che tu voglia perdere tempo.
Le cose ti erano già state spiegate (e aprire più discussioni sullo stesso argomento è vietato) e le hai recepite.

Pensare di far regionare un "caprone" (il tuo locatore) ...perdi solo tempo.
Come inquilino hai il "favore del vento"...fai determinare da una associazione o da un avvocato a quanto ammonta la spesa che ti compete...se è superiore alla cauzione bonifica la differenza.
 

basty

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Proprietario Casa
L'unico criterio legale è quello per millesimi. Salvo accordo unanime dei condòmini.

potrebbe essere frainteso. Non è infatti "illegale" adottare un diverso criterio.

Lo è, se non vi è un accordo unanime. Ossia, la deliberazione che approvasse una ripartizione diversa da quella ex art. 1123, comma 1 c.c. sarebbe impugnabile.

Delibera alla unanimità sarebbe impugnabile? Non credo: e poi.... da chi?
Delibera a maggioranza 501 millesimi e maggioranza dei presenti: '?
Delibera a maggioranza semplice?

Non mancava nulla. Le deliberazioni prese dall'assemblea, anche se con le maggioranze previste dalla legge per quell'oggetto, sono annullabili se sono contrarie alla legge (o al regolamento di condominio). E la ripartizione delle spese dell'acqua in base alle persone è contraria alla legge.

Ho molta stima della tua preparazione: ma non della tua ostinazione nel non voler ammettere quando "esageri". E poichè rispetto e pretendo da tutti rispetto, lascio ai lettori la valutazione di quanto abbiamo scritto e replicato: concludo solo con una ulteriore osservazione.

L'art. 1123 da te richiamato non è tra gli articoli inderogabili richiamati dall'art 1138: quindi ogni delibera in deroga a quanto stabilito dal 1123 , con le necessarie maggioranze , è perfettamente legale e non impugnabile.

Non credo ci sia altro da aggiungere.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
L'art. 1123 da te richiamato non è tra gli articoli inderogabili richiamati dall'art 1138: quindi ogni delibera in deroga a quanto stabilito dal 1123 , con le necessarie maggioranze
L'art. 1138 c.c. prevede che le norme del regolamento non possono derogare alle disposizioni degli articoli...
L'art. 1123, 1° comma c.c. stabilisce come vanno ripartite le spese. Salvo diversa convenzione, come prevede lo stesso comma.
Cioè, come già più volte scritto, la norma può essere derogata dall'unanimità dei condomini (solitamente, in un regolamento predisposto dall'originario proprietario e poi recepito nei singoli atti d'acquisto).
Non credo ci sia altro da aggiungere.
Concordo.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Purtroppo tale indicazione non è esplicitata da nessuna parte, salvo che nella nota 2 del sito Brocardi e comunque coerente con la sentenza di (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 27233 del 4 dicembre 2013).

Buono a sapersi. Grazie.

(Anche se trovo personalmente non del tutto giustificabile tale interpretazione, visto che il comma 2 dell'art 1138 recita comunque:

Il regolamento deve essere approvato dall'assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell'articolo 1136 .

Curioso come l'altro caso dove da una parte si scrive che i regolamenti vanno approvati all'unanimità, e da un'altra si modifichino a maggioranza
 

Attilio Romito

Membro Junior
Conduttore
Purtroppo tale indicazione non è esplicitata da nessuna parte, salvo che nella nota 2 del sito Brocardi e comunque coerente con la sentenza di (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 27233 del 4 dicembre 2013).

Buono a sapersi. Grazie.

(Anche se trovo personalmente non del tutto giustificabile tale interpretazione, visto che il comma 2 dell'art 1138 recita comunque:

Il regolamento deve essere approvato dall'assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell'articolo 1136 .

Curioso come l'altro caso dove da una parte si scrive che i regolamenti vanno approvati all'unanimità, e da un'altra si modifichino a maggioranza
Il mio è un contratto 3+2 e la ripartizione delle spese condominiali vanno ripartite secondo le specifiche dell' allegato D che allego. Il mio problema è che da questo allegato non riesco a capire quali spese sono di competenza dell' inquilino in base alle voci di spesa che nel rapporto di fine anno l' amministratore ha elencato nelle voci in allegato. Mi aiutate?
 

Allegati

  • Allegato D.pdf
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basty

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Proprietario Casa
Avevo già preparato la risposta, ma evidentemente non la ho inviata. Adesso sul cellulare non riesco accedere in parallelo l’alleato tuo. A memoria posso dirti che le voci finali (affitti A e B) sono entrate ed uscite di competenza del locatore.
Acqua e Ascensore e Scala competono a te Conduttore.
Per le Generali bisogna escludere le competenze amministratore, assicurazione : per tutte le voci manutenzione chiedi se sono ordinarie o straordinarie
 

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