Probabilmente sì (speravo anche nell'intervento di qualcun altro più competente in materia, in questo forum).
Il notaio del curatore fallimentare, se è lui che redigerà l'atto, dovrà essere da voi contattato per farlo mettere come pertinenziale.
Nell'atto notarile, dovranno comparire clausole simili alle seguenti:
Le parti richiedono, ai sensi dell'art. 1, comma 497, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, che la base imponibile ai fini dell'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, sia costituita dal valore degli immobili determinato ai sensi dell'art. 52, commi 4 e 5, D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, trattandosi di cessione nei confronti di persona fisica che non agisce nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, di pertinenza di abitazione.
La parte acquirente dichiara che l’immobile oggetto del presente atto costituisce pertinenza dell’appartamento di sua proprietà sito in Comune di XXXXX, Via XXXXXXX n. XXX, acquistato con atto a rogito del notaio NOME COGNOME di CITTA' in data XX YY ZZZZ, repertorio numero 123456/12345, registrato
in data XX YY ZZZZ al n. XYZK, serie QQ. Dichiarano quindi che tale valore è pari ad Euro XX.YYYY,ZZ.
Le parti richiedono l'applicazione delle agevolazioni fiscali per l'acquisto di pertinenze della prima casa, ai sensi della nota II bis dell'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al T.U. 131/1986, e successive modificazioni e integrazioni.
A tal fine la parte acquirente dichiara:
A) di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra autorimessa, nel territorio del Comune in cui è situato l'immobile acquistato, pertinenza dell'abitazione di cui presso;
B) di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra autorimessa acquistata dalla stessa parte acquirente o dal coniuge con le agevolazioni di cui alla nota II bis all'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, come modificata dall'art. 3, comma 131, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 ovvero di cui all'articolo 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, e alle successive disposizioni agevolative per l'acquisto della "prima casa", richiamate nella citata nota II-bis, sotto la lettera c);
C) l'unità immobiliare urbana oggetto del presente atto è destinata a pertinenza dell'appartamento ad uso di abitazione acquistato dall'odierna parte acquirente con atto del notaio NOME COGNOME, descritto al superiore art. XY, per il quale la stessa parte acquirente ha usufruito delle agevolazioni fiscali per la prima casa.
Dichiara inoltre di essere a conoscenza delle conseguenze in caso di rivendita entro cinque anni dall'acquisto.