StLegaleDeValeriRoma

Membro Assiduo
Professionista
Condominio soccombente in una causa nei confronti di un condomino e successiva ripartizione delle spese legali.

Il principio di diritto ricavato dall'art. 1132 c.c., secondo cui le spese sostenute dal condominio in un giudizio contro un condomino non possono essere ripartite pro quota anche tra il suddetto condomino, si applica anche per le spese di accertamento tecnico preventivo sostenute dal condominio in funzione di un eventuale successivo giudizio contro il medesimo condomino.
Tra le spese che devono esser regolate in seguito alla definizione del processo sono ricomprese quelle che la parte abbia sostenuto anteriormente all'inizio del medesimo e ad esso collegate da un nesso di pertinenza e rilevanza, tra cui quelle, di ufficio e di parte, sostenute nella fase di accertamento tecnico preventivo, acquisito al processo di merito (Cass. 1690/2000) anche con riferimento a detto esborso che sia stato sostenuto con riferimento a giudizio in cui il condomino era controparte, trova applicazione il criterio di ripartizione con riguardo alla soccombenza, per cui è da ritenere erronea la statuizione che ne prevede una quota anche in capo al condomino vincitore nel giudizio nei confronti del condominio.
(Cassazione civile II, 18 giugno 2014 n. 13885).

Avv. Luigi De Valeri
 

lanati

Membro Attivo
Proprietario Casa
Buongiorno, interessante informazione, ma vale anche per il contrario,
ossia quando é il Condòmino a fare causa al Condominio?
Grazie e buona giornata.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
@lanati la sentenza postata dice che le spese sostenute dal Condominio per affrontare una vertenza nei confronti di un condòmino non vanno addebitate in quota proporzionale a quest'ultimo nel caso in cui il Giudice abbia dato torto al Condominio. Ciò indipendentemente da chi ha promosso la causa.
 

lanati

Membro Attivo
Proprietario Casa
Grazie Luigi,
si bastava soffermarsi a "pensare" un attimo in più...
Visto l'argomento: il patrocinio gratuito di un Condòmino vale anche per le cause che il Condominio intraprende verso terzi... o solamente verso lo Stesso?
Grazie ancora
 

adimecasa

Membro Storico
Professionista
Causa simile personalmente avvenuta per il riscaldamento condoniale centralizzato, dove i condomini non volevano applicare una riduzione dei mm. di riscaldamento contrattuali, e continuavano tramite l'amministratore compiacente a fari i riparti del riscaldamento al 100%, dopo circa 6 anni il condominio soccombente voleva ripartire tutte le spese fra i condomini per mm. di riscaldamento, ho inviato un a.r. con la quale chiedevo il rifacimento del riparto inerente al rimborse delle spese pagate per riparti errati e alle spese legali e degli interessi solo a carico dei condomini, con esclusione del sottoscritto, e questo è avvenuto con grande mia soddisfazione
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Le Ultime Discussioni

Alto