Buona giornata a tutti.
Vi sottopongo un problema (non so se anche per chi mi legge è grande o del tutto trascurabile) che in questi giorni mi sta assillando in vista dell’assemblea di un Consorzio Edilizio in cui si procederà alla sostituzione del presidente dimissionario. In sede di costituzione, a detto Consorzio aderì il 73% dei vari proprietari di unità immobiliari insistenti in quel determinato Comparto Edilizio.
Ovviamente, detta Assemblea sarà riservata solo ai proprietari consorziati come da atto costitutivo notarile.
Nella superficie complessiva considerata dal Consorzio, rientrano talune particelle con un solo proprietario (poche) ed altre con più proprietari (tutti comproprietari/parenti con “pari diritti ed oneri reali” così come recita la visura catastale).
Come sappiamo, nei Comparti Edilizi vige il “principio della solidarietà” o dell’” uno per tutti e tutti per uno”, che talvolta prende in considerazione anche quei proprietari del medesimo Comparto che non hanno inteso aderire al Consorzio stesso.
Se in ciascuna di tali particelle con più proprietari vigesse unità d’intenti, ebbene, nulla quaestio. Se invece dovessero apparire i cosiddetti “parenti serpenti”, allora sì che l’aria comincerebbe ad ammorbarsi.
Nel caso della elezione del nuovo Presidente, sarebbe sufficiente che per una determinata particella con più comproprietari (poniamo 5) si recasse a votare solo uno di essi, il voto di quest’ultimo rappresenterebbe senz'altro, oltre che la sua, anche la volontà di tutti gli altri quattro assenti, sempre per il conclamato “principio della solidarietà”.
I guai emergerebbero ove dovessero presentarsi a votare solo due dei cinque comproprietari, ma che ahimè sull'indicazione del neo Presidente hanno punti di vista diametralmente opposti.
Pertanto, cortesemente vi chiedo:
1) Stando così le cose, il “principio della solidarietà” che fine farebbe, visto che il voto è stato espresso in maniera monca, cioè solo per 2/5, e per di più difforme fra di essi senza possibilità di estensione per analogia agli altri tre assenti non votanti?
2) Sarebbe possibile risolvere il tutto in maniera salomonica, e cioè: considerato che non è stato possibile applicare il “principio di solidarietà”, i due voti espressi sarebbero da intendersi nulli con la logica conseguenza che quella determinata particella, per la serie “meno siamo meglio stiamo”, non sarà apportatrice di voti?
Perdonatemi se ho detto delle …… Vi ringrazio immensamente. Attendo vostre dritte.
Vi sottopongo un problema (non so se anche per chi mi legge è grande o del tutto trascurabile) che in questi giorni mi sta assillando in vista dell’assemblea di un Consorzio Edilizio in cui si procederà alla sostituzione del presidente dimissionario. In sede di costituzione, a detto Consorzio aderì il 73% dei vari proprietari di unità immobiliari insistenti in quel determinato Comparto Edilizio.
Ovviamente, detta Assemblea sarà riservata solo ai proprietari consorziati come da atto costitutivo notarile.
Nella superficie complessiva considerata dal Consorzio, rientrano talune particelle con un solo proprietario (poche) ed altre con più proprietari (tutti comproprietari/parenti con “pari diritti ed oneri reali” così come recita la visura catastale).
Come sappiamo, nei Comparti Edilizi vige il “principio della solidarietà” o dell’” uno per tutti e tutti per uno”, che talvolta prende in considerazione anche quei proprietari del medesimo Comparto che non hanno inteso aderire al Consorzio stesso.
Se in ciascuna di tali particelle con più proprietari vigesse unità d’intenti, ebbene, nulla quaestio. Se invece dovessero apparire i cosiddetti “parenti serpenti”, allora sì che l’aria comincerebbe ad ammorbarsi.
Nel caso della elezione del nuovo Presidente, sarebbe sufficiente che per una determinata particella con più comproprietari (poniamo 5) si recasse a votare solo uno di essi, il voto di quest’ultimo rappresenterebbe senz'altro, oltre che la sua, anche la volontà di tutti gli altri quattro assenti, sempre per il conclamato “principio della solidarietà”.
I guai emergerebbero ove dovessero presentarsi a votare solo due dei cinque comproprietari, ma che ahimè sull'indicazione del neo Presidente hanno punti di vista diametralmente opposti.
Pertanto, cortesemente vi chiedo:
1) Stando così le cose, il “principio della solidarietà” che fine farebbe, visto che il voto è stato espresso in maniera monca, cioè solo per 2/5, e per di più difforme fra di essi senza possibilità di estensione per analogia agli altri tre assenti non votanti?
2) Sarebbe possibile risolvere il tutto in maniera salomonica, e cioè: considerato che non è stato possibile applicare il “principio di solidarietà”, i due voti espressi sarebbero da intendersi nulli con la logica conseguenza che quella determinata particella, per la serie “meno siamo meglio stiamo”, non sarà apportatrice di voti?
Perdonatemi se ho detto delle …… Vi ringrazio immensamente. Attendo vostre dritte.
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