Hug

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Salve.
La normativa fiscale prevede che proroghe e risoluzioni dei contratti di locazione debbono essere comunicate al fisco entro i 30 giorni successivi alla data dell'una o dell'altra per non incorrere in sanzioni. Vorrei conoscere le sanzioni da pagare quando detti adempimenti vengono compiuti:
- tra il 31-esimo e il 60-esimo giorno
- dopo il 60-esimo giorno e non oltre l'anno
- oltre l'anno.
Grazie.
 

basty

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Per regolarizzare i ritardi su proroghe, risoluzioni e annualità, vedasi la seguente circolare Agenzia delle Entrate ed il sito indicato di cui riporto alcune parti essenziali

http://www.agenziaentrate.gov.it/wp...102016/CIRCOLARE+42_E+DEL+12+OTTOBRE+2016.pdf

Ravvedimento operoso

Per cui, dal 1° gennaio 2016, per sanare irregolarità nel versamento di imposte, si può usufruire:

• del cd "ravvedimento sprint" (D.Lgs, 471/97, art. 13, c. 1, 3° periodo), che prevede sanzioni pari a 0,1% (1/15 di 1/10 del 15%) per ogni giorno di ritardo, a condizione che il versamento sia eseguito entro 14 giorni dall'omissione;

• del cd "ravvedimento breve" (D.Lgs. 472/97, art. 13, c. 1, lett. a), coordinato con D.Lgs, 471/97, art. 13, c. 1, 2° periodo), che prevede sanzioni pari ad 1/10 del minimo (1,50%), a condizione che il versamento sia eseguito entro 30 giorni dall'omissione;

• del cd "ravvedimento intermedio" (D.Lgs. 472/97, art. 13, c. 1, lett. a-bis), coordinato con D.Lgs, 471/97, art. 13, c. 1, 2° periodo), che prevede sanzioni pari ad 1/9 del minimo (1,67%), a condizione che il versamento sia eseguito entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore, ovvero, per le omissioni e gli errori commessi in dichiarazione, entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;

• del cd "ravvedimento lungo" (D.Lgs. 472/97, art. 13, c. 1, lett. b), che prevede sanzioni pari ad 1/8 del minimo (3,75%), a condizione che il versamento sia eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

• del cd "ravvedimento lunghissimo", che prevede sanzioni pari ad 1/7 del minimo (4,29%), a condizione che il versamento sia eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall'omissione o dall'errore (D.Lgs. 472/97, art. 13, c. 1, lett. b-bis) e sanzioni pari ad 1/6 del minimo (5,00%), se il versamento è eseguito oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall'omissione o dall'errore (D.Lgs. 472/97, art. 13, c. 1, lett. b-ter);

• del cd "ravvedimento su p.v.c." (D.Lgs. 472/97, art. 13, c. 1, lett. b-quater), che prevede sanzioni pari ad 1/5 del minimo, a condizione che il versamento sia effettuato a seguito di processo verbale di constatazione della violazione e prima che sia notificato il susseguente atto dall'Ufficio. Sono escluse dal ravvedimento in questione le violazioni di cui all'art. 6, comma 3 (mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscale o documenti di trasporto) e art. 11, comma 5 (omessa installazione del misuratore fiscale) del D.Lgs. 471/1997.
 

Nemesis

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Per regolarizzare i ritardi su proroghe, risoluzioni e annualità, vedasi la seguente circolare Agenzia delle Entrate ed il sito indicato di cui riporto alcune parti essenziali
Quali sarebbero le parti essenziali di tale circolare, applicabili alla fattispecie in discussione: sanzioni per il ritardo nella presentazione delle comunicazioni relative alle proroghe e risoluzioni dei contratti di locazione?
 

basty

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Quali sarebbero le parti essenziali di tale circolare,
Il nostro caro amico ci sta dicendo che ho scritto cosa errata.... ma non ci dice purtroppo quale.

Allora posso solo cercare di definire i contorni della mia risposta., facendo parziale mea culpa.

1) Trattando la circolare solo situazione di anomalie nella trasmissione di "dichiarazioni" , ho postato una circolare che non c'entra nulla o quasi nulla,
2) La fattispecie in discussione più che di "comunicazioni", è presumibile si riferisse a ritardati "versamenti" di imposta di registro, e si prospettava l'idea che non fossero previste sanzioni.
3) Il link postato, di cui non rispondo ovviamente del contenuto, precisava comunque di essere attinente, tra gli altri, a:

Foglio di calcolo per il ravvedimento operoso (*)
(IVA, imposte dirette, ritenute, dichiarazione infedele, rateizzazioni 36bis / 36ter, imposte locali, CCIAA, CCGG, rivalutazione partecipazioni e terreni, imposta di registro su locazioni, imposta di bollo) (v.7.4.1 del 24/01/2017 - 428 Kb)
cui seguivano aliquote e finestre temporali.

In conclusione lo scopo era segnalare che il ritardato versamento e presentazione del RLI in caso di proroghe e risoluzioni, è purtroppo soggetto a sanzioni , sia pur ravvedibili.

Non mi azzardo a citare nuovamente una circolare dell'Agenzia delle Entrate, ma anche recentemente ricordava essere altrettanto dovuta una sanzione anche nel caso di mancata comunicazione di proroga di un contratto soggetto a cedolare secca.
Che poi gli uffici fiscali non sempre siano fiscali , può essere.

Se @Nemesis sarà così gentile da precisare i riferimenti di prassi e normativi, gliene saremo una volta di più grati.
 

basty

Membro Storico
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Tua congettura. Il quesito non riguardava il ritardo nel versamento dell'imposta di registro.
Può essere, ma non solo mia
non ci sono sanzioni, purché si paga regolarmente il 2% della tassa di registrazione annuale
Il quesito comunque era:
Vorrei conoscere le sanzioni da pagare quando detti adempimenti vengono compiuti:
- tra il 31-esimo e il 60-esimo giorno
- dopo il 60-esimo giorno e non oltre l'anno
- oltre l'anno.
Quindi si parlava comunque di sanzioni (dovute o no?)

Qui a Milano ci direbbero: ma non avete niente di meglio da fare, fanagottun?
 

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