lurch

Membro Attivo
Proprietario Casa
Buongiorno,
in seguito a problemi con amministratore e condomini (uno in particolare) mi chiedevo se, per la convocazione delle assemblee, l'amministratore sia tenuto a darne comunicazione "formale" ai condomini mediante raccomandata a/r, o sia sufficiente che si accerti che i condomini ricevano la convocazione. E' capitato infatti che il mio amministratore abbia inviato le convocazioni via email, chiedendo di dargli conferma di aver ricevuto la email. Nel caso questo sistema non fosse regolare, sarebbe possibile annullare l'assemblea? Anche a posteriori?
Grazie in anticipo
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
L'attuale terzo comma dell'art. 66 delle Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie così recita:
"L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati".
E il secondo comma dell'art. 1137 c.c. così recita:
"Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti".
 

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