Marisa1951

Membro Attivo
Proprietario Casa
Buongiorno io ho fatto la donazione a mia figlia di due unità immobiliari lasciandomi il diritto di uso di tutto. Nel 2010 mi sono sposata e vorrei sapere se anche a mio marito visto che anche lui mi ha aiutato a ristrutturarono alla mia morte ha diritto al diritto di uso. Grazie
 

essezeta67

Membro Senior
Proprietario Casa
Compra la nuda proprietà e con la piena proprietà potrai lasciare la quota disponibile a lui (che erediterà comunque la quota legittima).
La vedo dura e costosa..........
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Compra la nuda proprietà e con la piena proprietà potrai lasciare la quota disponibile a lui (che erediterà comunque la quota legittima).
La risoluzione della donazione per mutuo dissenso sarebbe un'alternativa. E se l'effetto che si desidera è solo quello di assicurare un tetto al coniuge, non sarebbe necessario un testamento con il quale riservargli la quota disponibile. Basterebbe il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare che l'art. 540, comma 2 riserva al coniuge stesso.
P.S.: ma "ti pagano a puntini di sospensione"? :)
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
qualè la differenza da usufrutto e diritto di abitazione???? l'art.540 c.c. non mi è chiaro
Intanto complimenti per le ninfee: mi sembrano più gradevoli di quell'altro avatar del forum gemello...
Ricopio una definizione tratta dal manuale di diritto privato del Torrente.

L'uso e l'abitazione non sono che tipi limitati di usufrutto. L'uso consiste nel diritto di servirsi di un bene e, se è fruttifero, di raccogliere i frutti limitatamente ai propri bisogni e della propria famiglia. (art. 1021); l'abitazione nel diritto di abitare una casa limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia (art 1022). I due diritti si distinguono perciò dall'usufrutto soltanto sotto l'aspetto quantitativo; l'usuario ha le stesse facoltà ma solo entro il limite indicato.
Dato il carattere personale, a differenza dell'usufruttuario, i diritti d'uso e di abitazione non si possono cedere o dare in locazione.
I due diritti si estinguono, al pari dell'usufrutto, con la morte del titolare: pertanto non possono formare oggetto di disposizione testamentaria.

In relazione all'usufrutto, lo stesso testo riporta una nota che può fare al caso di questo 3D.

La legge non ha vietato all'usufruttuario di eseguire miglioramenti, ma a differenza che nell'enfiteusi, ha limitato il credito dell'usufruttuario per i miglioramenti, alla minor somma tra la spesa e l'aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto del miglioramento (art. 985)

Vedrei in quanto sopra la possibilità di addivenire ad una scrittura privata tra coniugi e figlia, in cui questa riconosce le migliorie apportate dal patrigno, e come compensazione riconosce il diritto d'uso fin che è in vita. Questo regolerebbe solo i rapporti privati, temo però che giuridicamente gli oneri fiscali ricadrebbero a quel punto su chi deterrebbe formalmente la piena proprietà: anche qui un accordo tra le parti su chi si fa realmente carico delle imposte, potrebbe supplire.

Purtroppo sono soluzioni che reggono fino a che si mantengono rapporti interpersonali normali
 

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