anna64

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Nello scioglimento di una comunione ereditaria, nel caso in cui ci sono tre distinte successioni (risalenti al 1950/1960/1980) facenti capo a titoli diversi, ove le quote sono disomogenee, vanno effettuati tre distinti progetti divisionali. Qualora non sia possibile procedere alla formazione delle porzioni nella prima massa ereditaria, in quanto i beni sono indivisibili; nel procedere alla seconda massa bisogna tenere conto delle quote che scaturiscono dalla stessa e verificare la divisibilità solo per i beni indicati nella corrispondente seconda successione. Nelle prime due masse vi è un erede che muore successivamente nel 1980, in caso di ipotetica divisibilità nella formazione delle porzioni, queste ultime vanno assegnate anche al coerede che è ancora vivente. All'apertura della terza successione, le quote che spettavano al coerede (che muore nel 1980) nelle prime due masse vanno ripartite con i rimanenti eredi; nella stima dei beni qualora porzione di un immobile sul quale siano stati effettuati miglioramenti sono abusivi,bisogna valutare il bene con o senza gli abusi. Inoltre a seguito di una sentenza di usucapione rigettata (i giudici non erano a conoscenza degli abusi), è stato stabilito che vanno calcolate le indennità a favore degli eredi che non hanno goduto del bene, sul quale sono stati eseguiti gli abusi per una parte dell'immobile, dovendogli riconoscere i miglioramenti eseguiti. Se parte dell'immobile è abusivo, vanno comunque riconosciuti i miglioramenti e calcolate le indennità per l'uso esclusivo? Ringrazio chiunque volesse rispondermi.
 

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