goost0804

Membro Attivo
Non tutti sanno, che l'art. 17 della legge 108/96, da la possibilità a chi ha avuto un protesto di riabilitarsi dopo un anno.

Le condizioni per ottenere la riabilitazione sono le seguenti:
1. che il titolo protestato (assegno o cambiale) sia stato pagato.
2. che si possegga il titolo e la quietanza di pagamento
3. che sia trascorso piu' di un anno dalla data di levata del protesto.​

A chi bisogna rivolgersi.
La miglior cosa e' farsi assistere da un professionista (commercialista o avvocato), ma si puo' anche procedere autonomamente.

In tal caso bisogna rivolgersi al Tribunale della propria zona, sezione Volontaria Giurisdizione e alla Camera di Commercio.

I documenti da produrre:
1. Istanza al Presidente del Tribunale (in bollo)
2. Certificato dei protesti rilasciato dalla Camera di Commercio
3. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' in cui si dichiara che a partire dalla data del certificato protesti fino a quella di presentazione non ha subito altri protesti.
4. Istanza al Presidente della CCIAA​

Titoli protestati con relative quietanze liberatorie. Riferimenti normativi:
art. 17 della legge 108/96
art. 4 legge 12/2/55 n.77 e succ.mod.
art. 2 legge 18/8/2000 n. 235​

ASSEGNO TERMINI PER IL PROTESTO E TERMINI PER LA PRESCRIZIONE
L'assegno di conto corrente bancario ha un termine di prescrizione di sei mesi dalla data di emissione - il che significa che, trascorsi sei mesi dalla data di emissione, anche se ci sono i soldi sul c/c, la banca per pagare l'assegno deve chiedere conferma ed autorizzazione al correntista che lo ha emesso. Se quest'ultimo la nega, l'assegno si restituisce insoluto, non protestato e prescritto.
Esiste poi il termine di protesto, ossia se l'assegno arriva all'incasso 8 o 15 giorni dopo la data di emissione (8 giorni se su piazza, ossia se il luogo di emissione dell'assegno è lo stesso della piazza della banca su cui l'assegno è tratto - es: asg napoli, 8/05/06, protesto 16/05/06 se l'assegno è di uno sportello bancario di Napoli - 15 se fuori piazza) in caso di mancanza di fondi, non può essere protestato.

RAPPORTO CARTOLARE E RAPPORTO FONDAMENTALE
I titoli di credito (assegni,cambiali) hanno un rapporto fondamentale e un rapporto cartolare. Il primo attiene alle ragioni per cui e' stato emesso il titolo, il secondo al titolo di credito che si concretizza nel pagamento tra emittente e beneficiario. Il rapporto cartolare e' completamente indipendente dal quello fondamentale, nel senso che se si emette un assegno per pagare un fornitore e per varie ragioni, decade il diritto di quest'ultimo ad incassare l'assegno, e' un grave errore ritenere che non pagando il titolo non si subirà il protesto perche' ad esempio la merce non e' stata consegnata. Cio' premesso il titolo va sempre pagato anche se non si ha il diritto di incassarlo, in caso contrario si subirà comunque il protesto. Fate attenzione inoltre a non fare denunce di furto o smarrimento, che non corrispondono alla realtà, per evitare un pagamento ingiusto, rischiate conseguenze penali. Situazione diversa e' il blocco di un assegno frutto di un reato vero, per il quale basta procedere ad una denuncia alle autorità giudiziaria o di p.s. e richiedere alla banca di bloccare l'assegno.

[Scarica i moduli dalla discussione linkata di seguito]
 

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