ilva

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Proprietario Casa
Buon giorno a tutti, avrei bisogno di una conferma per quanto concerne il riparto delle spese comuni in presenza di contatori di sottrazione . Nel mio condominio abbiamo da un anno i contatori individuali per le spese dei consumi dell'acqua. Nel 2014 (primo anno) le spese sono state ripartite (in base alle letture) in: scaglione consumi, importi consumi , spese comuni, acque di scarico. Io ho pagato, giustamente, più di tutti perchè ho una famiglia numerosa e consumo più acqua . Oltre ai consumi ho pagato di più le aque di scarico e fin qui tutto bene. Ciò di cui non sono d'accordo è il fatto che per la voce "spese comuni" ho pagato sempre di più, in proparzione ai miei maggiori consumi. Da varie ricerche sul web mi pare che le spese comuni siano imputabili ai consumi condominiali, pulizia, innaffiatura piante, dispersione rete idrica per cui sarebbe corretto fossero divise in base ai millesimi. In questo riparto di spese le quote millesimali non erano neppure menzionate.
Potrei avere un vostro parere e se possibile anche qualche riferimento di legge da mostrare sia all'amministratore sia alla ditta che ha effettuato il riparto dove ho intenzione di recarmi per far valere le mie ragioni? Grazie a tutti per l'aiuto!
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Che non fossero "menzionate" le quote millesimali non ha rilievo...devi verificare se il calcolo sia determinato secondo le stesse.

Le Legge precisa che tutte le spese per le parti comuni vadano ripartite su base millesimale di proprietà salvo diverso uso (esempio un ascensore o le scale) o diverso criterio stabilito in RdC di tip Contrattuale o delibera approvata all'unanimità (1000/1000).

Art. 1123 Codice Civile
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Puoi portare a dimostrazione anche sentenza di Cassazione Civile, Sezione Seconda del 01/08/2014, n. 17557. che al punto 2.1, seppur a margine, richiama l'assunto:

2.1 - Nel Condominio, le spese relative al consumo dell'acqua devono essere ripartite in base al'effettivo consumo se questio è rilevabile oggettivamente con strumentazioni tecniche. Infatti, l'installazione in ogni singola unità immobiliare di un apposito contatore consente, da un lato, di utilizzare la lettura di esso come base certa per l'addebito dei costi, salvo ricorso ai millesimi di proprietà per il consumo dell'acqua che serve per le parti comuni dell'edificio

Puoi reperire copia qui:
http://www.associazionenazionaleavvocatiitaliani.it/wp-content/uploads/2014/11/SENT.-N.-17557-14.pdf

Fatti valere.
 

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