eleonora buda

Membro Attivo
Proprietario Casa
Buongiorno,
scrivo in merito alla imminente vendita di un negozio di mia proprietà ed all'imposta di registro a carico dell'acquirente.
L'Agenzia delle Entrate impone che l'imposta di registro sia calcolata sul valore catastale e non sul valore di acquisto.
Nel caso specifico visto l'andamento di mercato si verifica una sostanziale differenza:
Valore catastale € 47.000
Valore di vendita € 15.000
L'acquirente informata procederà al versamento dell'imposta sull'importo minore, conscia che sicuramente arriverà l'accertamento, tutelandosi con una stima giurata.
La sottoscritta quale venditrice è, per quello che ne so, in caso di accertamento ritenuta solidale con l'acquirente, quindi vorrei tutelarmi a priori nel caso arrivi una comunicazione anche a me.
Pensavo di fare delle foto interne ed esterne al locale ed apporvi data certa in posta, allegare documentazione dell'agenzia immobiliare riguardo la ricerca durata 3 anni con una richiesta in partenza di € 30.000 per giungere ai 15.000, inoltre vorrei ,e su questo chiedo lumi, inserire in rogito il fatto che l'acquirente manleva il venditore da tale solidarietà.

Grazie a chi vorrà rispondere.
 

key

Membro Assiduo
Professionista
La legge impone di calcolare l'imposta che è del 9% o sul valore di vendita(se superiore) o sul valore catastale.
La stima giurata :l'Agenzia delle Entrate se ne infischia.
Il venditore non deve pagare un cent.
A prescindere che un notaio che accetta di pagare(la paga lui) l'imposta del 9%sul valore di vendita inferiore al valore catastale è poco serio.
 

eleonora buda

Membro Attivo
Proprietario Casa






Il venditore non deve pagare un cent.

L’Agenzia delle Entrate può chiedere il versamento dell’imposta di registro indifferentemente al venditore o al compratore: entrambe le parti sono responsabili in solido.


LA SENTENZA
Debito d’imposta – Pagamento – Obbligazione solidale tra le parti contraenti della vendita – Beneficio dell’ordine e beneficio della previa escussione in favore del venditore – Insussistenza – Ragioni.

Le parti contraenti di una vendita immobiliare sono solidalmente obbligate al pagamento della relativa imposta di registro, ai sensi dell’art. 57 del d.P.R. 131/1986, senza che l’Amministrazione sia vincolata, nella sua riscossione, dal beneficio dell’ordine, né da quello della previa escussione, mirando la norma a garantire il creditore di imposta rendendogli più sicura ed agevole la percezione del tributo. Ne consegue che ciascun debitore è tenuto per l’intero corrispondente debito verso l’Erario, il quale, a sua volta, può indifferentemente esigere il totale adempimento dall’uno o dall’altro condebitore, non essendogli precluso, fin quando non l’abbia ottenuto, di agire anche separatamente nei loro confronti.

Si richiama Cass. Sez. 2, Sentenza 5106/1998: il venditore e l’acquirente sono tenuti in solido nei confronti della amministrazione finanziaria al pagamento dell’imposta di registro, fermo restando l’obbligo del compratore di rivalere il venditore a norma dell’art. 1475 cc ove l’amministrazione finanziaria abbia ottenuto quest’ultimo pagamento.


Grazie a chi vorrà approfondire l'argomento in merito al solidale obbligo di versamento dell'imposta di registro.
 

key

Membro Assiduo
Professionista
Lo sapevamo.
Ma ripeto e'un rischio pagare il 9% sul valore dichiarato inferiore al valore catastale.
Ma e'compito del notaio,che paga il tributo evidenziare il rischio
 

key

Membro Assiduo
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Lo sapevamo.
Ma ripeto e'un rischio pagare il 9% sul valore dichiarato inferiore al valore catastale.
Ma e'compito del notaio,che paga il tributo evidenziare il rischio
 

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