U

User_44116

Ospite
Buona sera a tutti.
Entro la fine del corr.mese dovrò provvedere al pagamento del secondo acconto IRPEF (importo superiore a mille euro) ed al versamento dell'imposta di registro -annualità successiva- di un contratto di locazione (importo minore di mille euro).
Forse mi è sfuggita una eventuale discussione circa le nuove modalità di versamento (via telematica ....).
Ho provato a chiedere informazioni telefonicamente all'Agenzia delle Entrate, ma ben cinque ... addetti (??!!) non mi hanno saputo dare informazioni al riguardo!
Mi rivolgo quindi ai sempre informatissimi propisti per informazioni e notizie.
Grazie e a presto.
Cordiali saluti a tutti.
Sterenz
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
dovrò provvedere al pagamento del secondo acconto IRPEF (importo superiore a mille euro)
Potrai presentare il Mod. F24 esclusivamente per via telematica (quindi occorre un conto corrente):
- utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate (Fisconline, previa registrazione);
- utilizzando i servizi di internet banking messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane.
versamento dell'imposta di registro -annualità successiva- di un contratto di locazione (importo minore di mille euro)
Potrai presentare il Mod. F23.
Oppure potrai presentare il Mod. F24. Se sei un soggetto non titolare di partita IVA, potrai farlo anche in modo cartaceo. Per quell'importo, non v'è l'obbligo di presentazione telematica, a patto che non vi siano crediti in compensazione.
 
Ultima modifica:
J

jac1.0

Ospite
Vai in banca o alla posta con i modelli F23 e F24 compilati. Per i soldi non c'è problema: li dài al cassiere, che li prende volentieri!
 
U

User_44116

Ospite
Vai in banca o alla posta con i modelli F23 e F24 compilati. Per i soldi non c'è problema: li dài al cassiere, che li prende volentieri!
A prescindre da quello che eventualmente farebbe un cassiere, il discorso é:
"qual'è l'obbligo del contribuente per essere in regola con la normativa vigenre".
... a proposito, qual'è la norma ? E' possibile averne gli estremi?
Grazie e cordiali saluti a tutti.
Sterenz
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
"qual'è l'obbligo del contribuente per essere in regola con la normativa vigenre".
... a proposito, qual'è la norma ?
Art. 11, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89:
"A decorrere dal 1° ottobre 2014, fermi restando i limiti già previsti da altre disposizioni vigenti in materia, i versamenti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti:
a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;
b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;
c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a mille euro".


Pertanto i versamenti con Mod. F24 cartaceo possono continuare a essere effettuati dai soggetti non titolari di partita IVA, nel caso in cui debbano versare, senza utilizzo di crediti in compensazione, somme per un importo totale pari o inferiore a 1.000,00 euro.
È ammessa la presentazione in forma cartacea pur se il saldo finale è superiore a 1.000,00 euro (sempre a patto che non vi siano indicati crediti in compensazione) in tre casi particolari:
- F24 precompilati dall’ente impositore (Agenzia delle Entrate, comuni, ecc.);
- versamenti rateali in corso per il corrente anno (fino al 31/12/2014, e anche
se si utilizzano crediti in compensazione, o se il saldo del modello è pari a zero);
- utilizzo di crediti d’imposta fruibili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione.

P.S.: "qual è". Non "qual'è".
 

quiproquo

Membro Senior
Proprietario Casa
Art. 11, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89:
"A decorrere dal 1° ottobre 2014, fermi restando i limiti già previsti da altre disposizioni vigenti in materia, i versamenti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti:
a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;
b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;
c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a mille euro".


Pertanto i versamenti con Mod. F24 cartaceo possono continuare a essere effettuati dai soggetti non titolari di partita IVA, nel caso in cui debbano versare, senza utilizzo di crediti in compensazione, somme per un importo totale pari o inferiore a 1.000,00 euro.
È ammessa la presentazione in forma cartacea pur se il saldo finale è superiore a 1.000,00 euro (sempre a patto che non vi siano indicati crediti in compensazione) in tre casi particolari:
- F24 precompilati dall’ente impositore (Agenzia delle Entrate, comuni, ecc.);
- versamenti rateali in corso per il corrente anno (fino al 31/12/2014, e anche
se si utilizzano crediti in compensazione, o se il saldo del modello è pari a zero);
- utilizzo di crediti d’imposta fruibili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione.

P.S.: "qual è". Non "qual'è".
Tanti Comunicatori hanno scritto: "quale è" e quando parlano
fanno una piccolissima pausa dopo "quale"...perchè dopo non vi è solo la "è"...ma vi può essere il "sia", sia stato ,fosse, fosse stato ecc... Una volta consolidato il quale al posto del qual viene poi spontaneo elidere una delle due "e" inserendo l'apostrofo. E' certamente un errore ma non da rimarcare vox populi...Non copiare FradJACOno...vi è già lui... lasciamogli l'esclusiva...altrimenti si offende e se ne va, come credo abbia fatto @yerrj48 e @arciera.
Che qui risaluto calorosamente. qpq.
 

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