Dispositivo dell'art. 1809 Codice Civile
Fonti → Codice Civile → LIBRO QUARTO - DELLE OBBLIGAZIONI → Titolo III - Dei singoli contratti (Artt. 1470-1986) → Capo XIV - Del comodato
Il comodatario è obbligato a restituire la cosa (1) alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto (2).
Se però, durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e impreveduto bisogno (3) al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata.
Note
(1) L'obbligo di restituire la cosa è l'unica obbligazione che nasce dal contratto di comodato che è, quindi, un contratto unilaterale.
(2) La scadenza del termine o il compimento dell'uso pattuito sono cause di estinzione del rapporto di comodato. Estinto il contratto sorge l'obbligo per il comodatario di restituire la cosa.
(3) La giurisprudenza ha stabilito che anche il bisogno non grave legittima il comodatario a chiedere la restituzione della cosa.
Quindi è il proprietario (comodatario) che deve provvedere a rendere libero l'immobile.