Secondo l'art. 28 del T.U. approvato con D. Lgs. n 346/1990 e la circolare n. 17/1991, è presupposto dell'obbligo di presentare la dichiarazione, non la qualità di erede accettante l'eredità, bensì quella di chiamato all'eredità.
Inoltre, ex art. 7 del T.U., “fino a quando l'eredità non è stata accettata, o non è stata accettata da tutti i chiamati, l'imposta è determinata considerando come eredi i chiamati che non vi hanno rinunziato” (cfr. anche la recente sentenza della Cassazione, pronuncia n. 11832/2022).
Pertanto, l'obbligo della presentazione della dichiarazione di successione incombe sui soggetti chiamati all'eredità, almeno fino al momento della loro rinuncia ex art. 28, comma 5, del T.U.