Pippo Latorre

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Salve a tutti. Un mio amico ha intenzione di acquistare una casa di proprietà di tre eredi che non hanno ancora fatto richiesta di successione perchè uno dei tre eredi è in fallimento e, quindi, a successione avvenuta, sicuramente un terzo della casa verrebe pignorata e, pertanto, diventerebbe difficile (o impossible?) procedere alla compravendita.
Come si può dirimere questa questione?
1) Può l'erede fallimentare rinunciare al suo terzo di proprietà e, magari poi, a successione fatta, con tacito accordo e all'insaputa dei creditori, ricevere in qualche forma dal compratore, o dagli altri due eredi, la quota di sua competenza?
Cosa rischia in questo caso il compratore?
2)Immediatamente dopo la regolare successione dei tre eredi, cosa rischia il il compratore che acquista dai tre proprietari? C'è il blocco immediato del bene da parte dei creditori? Dopo quanto tempo decade l'azione di rivalsa da parte dei creditori anche nei confronti dell'acquirente, ammesso che ci sia?
Ci sono altre soluzioni al problema?
Grazie anticipate per quanti potranno e vorranno dare un contributo chiarificatore alla questione.
 

Excalibur

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Proprietario Casa
A dire il vero ci sono molte persone che vendono le proprietà ereditate proprio per pagare dei creditori. Ed è ciò che dovrebbe fare l'erede con il fallimento: vendere e mettere a disposizione il denaro ai soggetti cui lo deve. Sul resto non so.
 

Dimaraz

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1) Può l'erede fallimentare rinunciare al suo terzo di proprietà

NO.
I creditori possono agire contestando la "sottrazione" di un bene su cui possono rivalersi...e hanno 2 anni di tempo per farlo.

La Dichiarazione di Successione diventa imprescindibile (gli eredi non possono vendere ciò che non hanno in proprietà).

La vendita , da parte del fallito, è meglio sia concordata con i creditori anche se poi venisse loro girata la quota del prezzo perchè potrebbero contestare una vendita a valori inferiori a quelli reali.
 

Nemesis

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Proprietario Casa
I creditori possono agire contestando la "sottrazione" di un bene su cui possono rivalersi...e hanno 2 anni di tempo per farlo.
Art. 524 c.c.:
Se taluno rinunzia, benché senza frode, a un'eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare la eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti.
Il diritto dei creditori si prescrive in cinque anni dalla rinunzia.
 

Pippo Latorre

Membro Attivo
Proprietario Casa
Quindi la contestazione della vendita a valori inferiori a quelli reali viene fatta al compratore che deve rifondere poi la differenza fra quanto pagato/dichiarato e il valore reale. E' così??
E se la transazione fosse eseguita tramite Agenzia che registra gli atti relativi, compreso il prezzo di vendita, detto prezzo potrebbe comunque essere contestato?
 

Pippo Latorre

Membro Attivo
Proprietario Casa
Hai ragione. Concordo, Comunque in fase di giudizio ci sarebbe una testimonianza, anche documentale, del reale prezzo di vendita che potrebbe giocare a favore del compratore vuoi soltanto per ridurre la colpa e, quindi, la plusvalenza da rifondere al creditore. Forse!!!!
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Hai ragione. Concordo, Comunque in fase di giudizio ci sarebbe una testimonianza, anche documentale, del reale prezzo di vendita che potrebbe giocare a favore del compratore vuoi soltanto per ridurre la colpa e, quindi, la plusvalenza da rifondere al creditore. Forse!!!!

Non funziona così.

La revocatoria rende nulla la compravendita (quantomeno per la quota del fallito)...il compratore dovrà restituire il bene ...e diventerà un ennnesimo creditore di un fallito.

Questo in via generale...poi subentrano delle particolarità da valutare nei singoli casi.
 
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