M

marvit40

Ospite
Ho letto con interesse l’articolo del 30/07/2010 del Guru E. A. Rossi (nella sezione Comunione e Condominio – "Per tre volte non ragiungia-mo ecc.") perchè in futuro la mia situazione potrebbe avere delle analogie:
* a Luglio scorso l'assemblea ordinaria di fine esercizio (terminato il 31/5) per le delibere di Legge non si è potuta costituire in seconda convocazione per mancanza numero di partecipanti (7 presenti su 26 condòmini) e dei 500°/°° minimi per la conferma/revoca dell'Amministratore;
* per motivi vari ciò si ripeterà certamente anche in futuro (assenze per fe-
rie, ma soprattutto per il forte disinteresse della maggioranza che palesemen-te snobba le assemblee e i "riottosi" si fanno beffe degli inviti a partecipare e oltretutto non rilasciano deleghe;
* l'Amministratore continuerà a convocare assemblee finchè non si raggiunge- ranno i quorum previsti.
Per questi motivi chiedo agli esperti se mi possono fornire utili suggerimenti:
- cosa succede se il Rendiconto di esercizio con relativi allegati non è appro-
vato?? e come si fa fronte alle spese se non è approvato il preventivo???
- la carica annuale dell'Amministrat. è scaduta il 31 Maggio u.s. e, non essen-
doci stata la conferma/revoca, si trova in regime di "prorogatio imperii"?? con
poteri ridotti all'ordinaria amministrazione??
- è legale la mia proposta di modificare il Regolamento dove prevede che "la durata dell'esercizio va dal 1° Giugno al 31 Maggio dell'anno successivo", con una nuova formulazione che stabilisca la durata dal 1° Gennaio al 31 Dicem-
bre di ogni anno, naturalmente prevedendo un esercizio transitorio di soli set-
te mesi da Giugno a Dicembre dell'anno di delibera?? e in caso affermativo quale maggioranze necessitano??
Grazie anticipate per illuminanti risposte!
 

Antonio Azzaretto

Membro dello Staff
- cosa succede se il Rendiconto di esercizio con relativi allegati non è appro-
vato?? e come si fa fronte alle spese se non è approvato il preventivo???


L' amministratore ha titolo per richiedere solo le spese approvate dall' assemblea con il rendiconto preventivo.
In caso il rendiconto preventivo non venga approvato, una parte della giurisprudenza autorizza l' amministratore a richiedere le rate approvate nell' ultima assemblea valida precedente.


la carica annuale dell'Amministrat. è scaduta il 31 Maggio u.s. e, non essen-
doci stata la conferma/revoca, si trova in regime di "prorogatio imperii"?? con
poteri ridotti all'ordinaria amministrazione??


L' amministratore rimane in carica in prorogazio. Egli ha il potere di agire per quanto concerne la ordinaria amministrazione e su autorizzazione dei condòmini per ciò che riguarda la straordinaria amministrazione (In pratica la riduzione dei poteri risulta quasi evanescente).

- è legale la mia proposta di modificare il Regolamento dove prevede che "la durata dell'esercizio va dal 1° Giugno al 31 Maggio dell'anno successivo", con una nuova formulazione che stabilisca la durata dal 1° Gennaio al 31 Dicem-
bre di ogni anno, naturalmente prevedendo un esercizio transitorio di soli set-
te mesi da Giugno a Dicembre dell'anno di delibera?? e in caso affermativo quale maggioranze necessitano??


Per ciò che mi riguarda, io dico ancora prima di accettare la carica che modificherò la durata dell' esercizio portandola coincidente con l' anno solare. Se mi dicono di no non accetto neanche l' incarico.
In generale il regolamento è vincolante per ciò che riguarda i rapporti dei condòmini in relazione ai beni comuni posseduti.
Per tutto il resto prevalgono i principi di buona gestione e le regole di civile convivenza.
 
M

marvit40

Ospite
Grazie al Guru Antonio Azzaretto per le sue cortesi risposte, anche se per il secondo quesito ho dimenticato di chiedere
quali maggioranze necessitino per la conferma dell'Amministratore: su questo argomento mi è parso di vedere notevole indecisione emersa con l'articolo proposto da "Gatta- Nomina, revoca....e conferma?" e successive discussioni", quindi
non essendoci uniformità di valutazione mi pare pur sempre ragionevole ancorchè utilitaristico (salvo improbabili impu-
gnazioni) poter deliberare in 2^ convocazione con la maggioranza di 1/2 dei partecipanti che rappresentino almeno il
valore di 334°/°°, come sentenziato dal tribunale di Roma/10701/15-05-2009. Concorda??
Per quanto riguarda il terzo quesito mi sembra di interpretare correttamente la risposta nel senso che non sia sbagliata
la mia proposta, se anche da parte Sua dice che "modificherò la durata...(altrimenti) non accetto neanche l'incarico".
E le maggioranze necessarie a questa decisione, non essendo lesiva dei diritti di ciascuno anzi avendo lo scopo di stimo-
lare la partecipazione, ritengo siano quelle previste per la modifica del Regolamento (cioè come segnalato da "Guardiano" nella tabella riassuntiva proposta il 4/06/2010). Anche su questo, concorda?? Spero di leggerLa ancora!
 

Antonio Azzaretto

Membro dello Staff
Purtroppo per voi, la legge riguardante la nomina e la riconferma dell' amministratore è chiara:

L' amministratore è nominato dall' assemblea, con la maggioranza prevista dal quarto comma dell' art. 1136 del codice civile; cioè metà più uno degli intervenuti, in rappresentanza di almeno 500 millesimi di proprietà.

Il punto della questione è che il potere rimane in mano all' amministratore in carica.

Ossia un' altro amministratore che venisse "nominato" (si fa per dire), con una maggioranza inferiore a quella stabilita dal codice civile non avrebbe nulla a cui attaccarsi per chiedere la consegna dei documenti all' amministratore in carica, il quale, dal suo punto di vista, non avrebbe alcun interesse a ritenere valida una delibera presa dall' assemblea con la maggioranza inferiore a quella stabilita dal codice civile.

Aggiunto dopo 3 minuti :

Per quanto riguarda il terzo quesito, l' amministratore ha il potere di gestire l' amministrazione nel modo migliore possibile.

Esistono tante ragioni valide per portare l' esercizio amministrativo coincidente con l' anno solare, ed io consiglio di procedere a questa variazione temporale.
 

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