Franci63

Membro Storico
Proprietario Casa
Se rinuncio all'eredità la restituzione della donazione indiretta decade?
No, se i legittimari lesi proporranno azione di riduzione e restituzione.
Cosa succede alla porzione di casa di mia nonna che ho già ricevuto in eredità con il decesso di mia mamma?
Come fai ad avere ereditato la casa della nonna, che è ancora viva ?

Qui qualche spunto:
 

Vanbo

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Proprietario Casa
@Franci63 Mia nonna e mio nonno hanno acquistato casa negli anni 70, mio nonno è morto, mia mamma è morta quest'anno e io risulto come compreprietario di 1 sesto dell'abitazione di mia nonna l'ho saputo al momento della successione, non ci pago l'IMU come seconda proprietà perché dichiara tutto mia nonna. (Anche mio zio ha la stessa percentuale)
 

Vanbo

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
@Franci63 Mia nonna e mio nonno hanno acquistato casa negli anni 70, mio nonno è morto, mia mamma è morta quest'anno e io risulto come compreprietario di 1 sesto dell'abitazione di mia nonna l'ho saputo al momento della successione, non ci pago l'IMU come seconda proprietà perché dichiara tutto mia nonna. (Anche mio zio ha la stessa percenaturale)
 

vittorievic

Membro Senior
Proprietario Casa
No, se i legittimari lesi proporranno azione di riduzione e restituzione

La rinuncia alla qualità di erede costituisce l'unica maniera di sottrarsi alla collazione.
Pertanto, eliminata la collazione con la rinuncia all'eredità, la donazione resta pienamente valida ed efficace, con il solo limite della intangibilità delle quote di riserva degli altri legittimari.
Nel caso specifico se @Vanbo rinuncia alla eredità lo zio diventa erede di tutto il patrimonio attuale della mamma/nonna. La quota di riserva (legittima) a lui riservata è pari ad 1/3 del relictum ricostruito (comprensivo della donazione):
è sufficiente che il valore della massa dei beni rimasti sia pari o superiore ai 76.000,00 € calcolati nel mio intervento #2 e la postante non deve subire alcuna riduzione.
E' @Vanbo che si deve fare quattro conti è valutare se le conviene accettare per rappresentazione l'eredità della nonna.
Caso mai se è vero che lo zio è indebitato è più facile che sia lui a rinunciare alla eredità.
 

Vanbo

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Proprietario Casa
Grazie mille @vittorievic , comunque per sicurezza ho ricontrollato tutto, c'è un'atto di acquisto del terreno con progetto del geometra, approvazione comunale edilizio e divisione amichevole dell'immobile da parte degli altri acquirenti (perché è una piccola palazzina di poche unità con progetto alla carta.)
Negli atti notarili non fa riferimento ne alla modalità di pagamento ne al coinvolgimento di terzi nel pagamento di anticipi, caparre ecc....
Resterà un mistero!
 

Franci63

Membro Storico
Proprietario Casa
Pertanto, eliminata la collazione con la rinuncia all'eredità, la donazione resta pienamente valida ed efficace, con il solo limite della intangibilità delle quote di riserva degli altri legittimari.
Appunto; se i legittimari saranno stati lesi, la donazione potrà essere messa in discussione.
76.000,00 € calcolati nel mio intervento #2
La donazione ha come oggetto la casa; il valore della donazione quindi si potrà calcolare solo alla morte della donante, attualmente ancora in vita.

Naturalmente sempre che la presunta donazione indiretta sia provata.
 

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