Recentemente mi sono imbattuto in questa notizia pubblicato in un sito dell'edilizia.
Più difficile abbattere le barriere architettoniche
La Riforma del Condominio ha innalzato il quorum, ma la Cassazione si pronuncia in senso opposto
di BTicino – Buildingblog vedi aggiornamento del 04/06/2014
27/09/2013 - La nuova “Riforma condominiale”, ovvero la Legge 220/2012 in vigore dal 18 giugno, ha modificato sensibilmente il quorum necessario per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli spazi comuni di un condominio.
In precedenza, infatti, l’art. 2, comma 1, della Legge 13/89 “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”, prevedeva che, in seconda convocazione, fosse sufficiente l'approvazione di un numero di voti rappresentanti di un terzo dei condomini e almeno un terzo del valore dell’edificio.
Con le recenti modifiche, invece, è ora necessaria la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio (secondo comma dell’art. 1120 c.c.). Una modifica che potrebbe limitare la possibilità di introdurre soluzioni adeguate alle esigenze delle persone anziane o diversamente abili.
In questo ambito è però interessante notare come la Cassazione abbia idee decisamente diverse rispetto alla presa di posizione del legislatore. Con la sentenza n. 2156, del 14.2.2012, la Corte di Cassazione si è infatti pronunciata sulla vertenza nella quale un condominio aveva agito per contrastare i lavori di realizzazione di un ascensore nel vano scala dell’edificio.
Un'azione dettata, secondo i legali rappresentanti del condominio stesso, dal fatto che i lavori avrebbero pregiudicato la fruibilità comune e la statica. I giudici della Cassazione hanno infatti ritenuto prioritarie le esigenze dei condòmini disabili abitanti ad un piano alto, praticamente impossibilitati a raggiungere l’abitazione a piedi.
Al contrario, per gli altri inquilini il pregiudizio derivante dall’installazione dell’ascensore si sarebbe risolto soltanto in un disagio e scomodità conseguente alla relativa restrizione della scala, a cui si aggiunge la difficoltà in caso di usi eccezionali della stessa.
Da qui il riconoscimento, per le persone in condizioni di minorazione fisica, di installare a proprie spese l’ascensore, con conseguente modificazione alla cosa comune.
Fonte: BTicino -www.buildingblog.it
A parte il titolo contraddittorio rispetto al contenuto dell'articolo. Io facevo questa riflessione:
"un tizio che abita al 4° piano di una casa senza ascensore dopo aver superato i 7o anni di età si scopre diabetico. Siccome il medesimo aveva trascurato i sintomi connessi alla malattia si trova ad affrontare una dura realtà: i medici gli preconizzano che ci sono seri problemi alle gambe per cui è solo questione di tempo ma dovrà essere ambutato ad una gamba inoltre anche il cuore non sta bene.
Cosa fa questo signore per affrontare il suo futuro?
A) Può incominciare ad attivarsi per trasferirsi in un appartamento servito da ascensore (in regola con la legge sull'abbattimento delle barriere architettoniche) comprandolo, dopo aver eventualmente venduto il proprio appartamento, oppure affittandolo. In questo caso potrebbe anche pagare il fitto con il fitto riscosso dall' appartamento di proprietà; nel caso di affittanza già al momento della notizia non esiste alcun problema al di fuori della differenza di prezzo.
B) Può incominciare ad attivarsi per far costruire un ascensore nel palazzo. Incomincia con il contattare l'amministratore chiedendo di indire una assemblea con all'ordine del giorno la costruzione di un ascensore condominiale. Qui ci possono essere diverse possibilità:
1) la proposta viene accolta da tutti i condomini che indipendentemente dalla situazione strutturale dell'edificio approvano la costruzione dell'ascensore (arrivando pure ad alienare qualche mq di proprietà individuale pur di avere l'ascensore).
2) la proposta viene approvata con la maggioranza richiesta dalla Legge 220/2012 l'ascensore viene costruito utilizzando le parti comuni.
3) la proposta viene respinta.
In quest'ultimo caso il tizio usa la sentenza della Cassazione 2156 del 14.02.2012 e nonostante le problematiche strutturali si costruisce un ascensore esclusivo sulle parti comuni usando anche i finanziamenti regionali previsti in questi casi. Come nel caso che ha fatto scaturire la mia riflessione, il tizio per installare l'ascensore sega i gradini delle scale riducendone il passaggio in alcuni tratti. Nel frattempo dalla diagnogni infuasta sono passati circa 3 anni e purtroppo per lui le previsioni si sono avverate: ampuntazione. Meno male che c'é l'ascensore. Ma il tempo passa inesorabilmente: arrivano problemi cardiaci. Il tizio non esce quasi più di casa: va avanti solo per volontà divina. All'età di 78 anni il Signore lo nomina e lui ci lascia per sempre. Nell' appartamento ci rimane solo la vedova che è vecchia ne più e ne meno di tutti gli altri condòmini del pallazzo (il tempo passa per tutti), decide di trasferirsi dai figli. L'ascensore rimane lì inutilizzato e nel caso di vendita dell'appartamento sarà a disposizione del nuovo acquirente.
Personalmente io giudico questo ascensore un monumento all'egoismo, come giudico sbagliata la sentenza della Cassazione: quando la costruzione dell'ascensore va a modificare permanentemente gli elementi strutturali dell'edificio, e le scale lo sono, creando un disagio perpetuo agli utilizzatori delle stesse, il buon senso dice che non si può autorizzare questi interventi. Piuttosto i giudici potrebbero sentenziare che i finanziamenti regionali per il superamento delle barriere architettoniche, come nel caso in cui la costruzione dell' ascensore incida sulle scale riducendone le dimensioni al punto tale di creare disagio e impedimenti agli altri comproprietari, possono essere impiegati per compensare sia la differenza di prezzo durante la permuta dell' appartamento dell'avente diritto e sia tutti i casi nei quali il soggetto avente diritto alla costruzione dell' ascensore subisce, finche in vita, una perdita.
Più difficile abbattere le barriere architettoniche
La Riforma del Condominio ha innalzato il quorum, ma la Cassazione si pronuncia in senso opposto
di BTicino – Buildingblog vedi aggiornamento del 04/06/2014
27/09/2013 - La nuova “Riforma condominiale”, ovvero la Legge 220/2012 in vigore dal 18 giugno, ha modificato sensibilmente il quorum necessario per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli spazi comuni di un condominio.
In precedenza, infatti, l’art. 2, comma 1, della Legge 13/89 “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”, prevedeva che, in seconda convocazione, fosse sufficiente l'approvazione di un numero di voti rappresentanti di un terzo dei condomini e almeno un terzo del valore dell’edificio.
Con le recenti modifiche, invece, è ora necessaria la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio (secondo comma dell’art. 1120 c.c.). Una modifica che potrebbe limitare la possibilità di introdurre soluzioni adeguate alle esigenze delle persone anziane o diversamente abili.
In questo ambito è però interessante notare come la Cassazione abbia idee decisamente diverse rispetto alla presa di posizione del legislatore. Con la sentenza n. 2156, del 14.2.2012, la Corte di Cassazione si è infatti pronunciata sulla vertenza nella quale un condominio aveva agito per contrastare i lavori di realizzazione di un ascensore nel vano scala dell’edificio.
Un'azione dettata, secondo i legali rappresentanti del condominio stesso, dal fatto che i lavori avrebbero pregiudicato la fruibilità comune e la statica. I giudici della Cassazione hanno infatti ritenuto prioritarie le esigenze dei condòmini disabili abitanti ad un piano alto, praticamente impossibilitati a raggiungere l’abitazione a piedi.
Al contrario, per gli altri inquilini il pregiudizio derivante dall’installazione dell’ascensore si sarebbe risolto soltanto in un disagio e scomodità conseguente alla relativa restrizione della scala, a cui si aggiunge la difficoltà in caso di usi eccezionali della stessa.
Da qui il riconoscimento, per le persone in condizioni di minorazione fisica, di installare a proprie spese l’ascensore, con conseguente modificazione alla cosa comune.
Fonte: BTicino -www.buildingblog.it
A parte il titolo contraddittorio rispetto al contenuto dell'articolo. Io facevo questa riflessione:
"un tizio che abita al 4° piano di una casa senza ascensore dopo aver superato i 7o anni di età si scopre diabetico. Siccome il medesimo aveva trascurato i sintomi connessi alla malattia si trova ad affrontare una dura realtà: i medici gli preconizzano che ci sono seri problemi alle gambe per cui è solo questione di tempo ma dovrà essere ambutato ad una gamba inoltre anche il cuore non sta bene.
Cosa fa questo signore per affrontare il suo futuro?
A) Può incominciare ad attivarsi per trasferirsi in un appartamento servito da ascensore (in regola con la legge sull'abbattimento delle barriere architettoniche) comprandolo, dopo aver eventualmente venduto il proprio appartamento, oppure affittandolo. In questo caso potrebbe anche pagare il fitto con il fitto riscosso dall' appartamento di proprietà; nel caso di affittanza già al momento della notizia non esiste alcun problema al di fuori della differenza di prezzo.
B) Può incominciare ad attivarsi per far costruire un ascensore nel palazzo. Incomincia con il contattare l'amministratore chiedendo di indire una assemblea con all'ordine del giorno la costruzione di un ascensore condominiale. Qui ci possono essere diverse possibilità:
1) la proposta viene accolta da tutti i condomini che indipendentemente dalla situazione strutturale dell'edificio approvano la costruzione dell'ascensore (arrivando pure ad alienare qualche mq di proprietà individuale pur di avere l'ascensore).
2) la proposta viene approvata con la maggioranza richiesta dalla Legge 220/2012 l'ascensore viene costruito utilizzando le parti comuni.
3) la proposta viene respinta.
In quest'ultimo caso il tizio usa la sentenza della Cassazione 2156 del 14.02.2012 e nonostante le problematiche strutturali si costruisce un ascensore esclusivo sulle parti comuni usando anche i finanziamenti regionali previsti in questi casi. Come nel caso che ha fatto scaturire la mia riflessione, il tizio per installare l'ascensore sega i gradini delle scale riducendone il passaggio in alcuni tratti. Nel frattempo dalla diagnogni infuasta sono passati circa 3 anni e purtroppo per lui le previsioni si sono avverate: ampuntazione. Meno male che c'é l'ascensore. Ma il tempo passa inesorabilmente: arrivano problemi cardiaci. Il tizio non esce quasi più di casa: va avanti solo per volontà divina. All'età di 78 anni il Signore lo nomina e lui ci lascia per sempre. Nell' appartamento ci rimane solo la vedova che è vecchia ne più e ne meno di tutti gli altri condòmini del pallazzo (il tempo passa per tutti), decide di trasferirsi dai figli. L'ascensore rimane lì inutilizzato e nel caso di vendita dell'appartamento sarà a disposizione del nuovo acquirente.
Personalmente io giudico questo ascensore un monumento all'egoismo, come giudico sbagliata la sentenza della Cassazione: quando la costruzione dell'ascensore va a modificare permanentemente gli elementi strutturali dell'edificio, e le scale lo sono, creando un disagio perpetuo agli utilizzatori delle stesse, il buon senso dice che non si può autorizzare questi interventi. Piuttosto i giudici potrebbero sentenziare che i finanziamenti regionali per il superamento delle barriere architettoniche, come nel caso in cui la costruzione dell' ascensore incida sulle scale riducendone le dimensioni al punto tale di creare disagio e impedimenti agli altri comproprietari, possono essere impiegati per compensare sia la differenza di prezzo durante la permuta dell' appartamento dell'avente diritto e sia tutti i casi nei quali il soggetto avente diritto alla costruzione dell' ascensore subisce, finche in vita, una perdita.