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“Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non vi è ragione di discostarsi, la sanzione della nullità prevista dall’art. 40 l. 47/1985, con riferimento a vicende negoziali relative ad immobili privi della necessaria concessione edificatoria, trova applicazione nei soli contratti traslativi e non anche con riguardo ai contratti con efficacia obbligatoria, quali il preliminare di vendita, ben potendo essere resa la dichiarazione o prodotta la documentazione relative alla regolarità dell’edificazione, all’ eventuale concessione in sanatoria o alla domanda di oblazione e ai relativi primi due versamenti, all’atto della stipulazione del definitivo contratto traslativo, ovvero in corso di giudizio e prima della pronuncia della sentenza ex art. 2932, che tiene luogo di tale contratto”.
E' quanto si legge nella sentenza della II sezione civile della Cassazione del 9 maggio 2016 n. 9318.

Il promittente acquirente di un immobile aveva convenuto in giudizio il promittente venditore, ma la domanda ex art. 2932 c.c. non era stata accolta in primo e in secondo grado poichè nel contratto non venivano menzionati gli estremi della concessione in sanatoria e la relativa documentazione non stata prodotta in giudizio.

Avv. Luigi De Valeri
 

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O sia se stipuli un preliminare e non chiedi l'agibilità già nel preliminare stesso,è colpa tua ed il preliminare resta valido.
Agibilità per brevità....
 

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