Elisabetta48

Membro Senior
Scusa, aggiungo questo al post che ho appena mandato. Ormai io mi rifaccio al nuovo codice perchè ho letto da qualche parte che nel transitorio non possono essere assunte delibere che contrastino con le nuove regole. Per questo nella mia mente le vecchie regole le ho rimosse. (Purtroppo non ricordo più dove l'avevo letto...)
Però certo, per te che hai problemi adesso, vale il vecchio.
Ciao
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Aggiungo anche gli articoli delle disposizione di attuazione del Codice Civile;

Art. 155

Le disposizioni concernenti la revisione dei regolamenti di condominio e la trascrizione di essi (Cod. Civ. 1138) si applicano anche ai regolamenti formati prima del 28 ottobre 1941.

Cessano di avere effetto le disposizioni dei regolamenti di condominio che siano contrarie alle norme richiamate nell'ultimo comma dell'art. 1138 del codice e nell'art. 72 di queste disposizioni.

Art. 156

I condomini costituiti in forma di società cooperativa possono conservare tale forma di amministrazione.

Ai rapporti di condominio negli edifici di cooperative edilizie le quali godono del contributo dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui si applicano le disposizioni delle leggi speciali.


Mi auguro di non aver dimenticato nulla.
 

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