key

Membro Assiduo
Professionista
Ho un preliminare di vendia di un immobile,con termine di scadenza per il rogito al 30 Ottobre.

L'acquirente sostiene che detto termine NON è essenziale.

Ovvero che passato il 30 Ottobre ,il preliminare NON decade ,e si può rogitare liberamente oltre tale termine

E' una baggianata?
 
O

Ollj

Ospite
Non proprio. Questo però non significa che chi non rispettò il termine indicato non sia inadempiente (con tutte le conseguenze connesse in caso di danno dimostrabile).
Che sia essenziale o semplice comporterà ben altro: la immediata risoluzione o meno del contratto.
A tal riguardo la Suprema Corte ha affermato che: il termine per l’adempimento può essere ritenuto essenziale ai sensi e per gli effetti dell’art. 1457 c.c., solo quando, all’esito di indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l’utilità economica del contratto con l’inutile decorso del termine medesimo; tale volontà non può desumersi solo dall’uso dell’'espressione “entro e non oltre”, quando non risulti dall’oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti che queste hanno inteso considerare perduta l’utilità prefissasi nel caso di conclusione del negozio stesso oltre la data considerata (cfr. in tal senso Cass. 17.3.2005); la Corte ha così confermato la sentenza con la quale i giudici di merito ritennero non essenziale il termine del contratto preliminare in cui le parti, adoperando l’espressione “entro e non oltre”, avevano fissato la data per il rogito.
Se il termine indicato nel preliminare non è essenziale e questo sia scaduto, la parte adempiente potrà diffidare l’adempimento, realizzando gli effetti risolutivi solo con il non rispetto del termine dato nella diffida (questo sì avente certo carattere “essenziale")
 
Ultima modifica di un moderatore:

key

Membro Assiduo
Professionista
Mille grazie Ollj.
Quindi la parte adempiente deve dare comunicazione tramite raccomandata a.r. all'acquirente intimandolo a rogitare entro 15 giorni dalla ricezione Della raccomandata(vale pure la letters raccomandata consegnata a Mano).Trascorso questo termine Il contratto preliminare con caparra confirmatoria e'risolto.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Le Ultime Discussioni

Alto