Non proprio. Questo però non significa che chi non rispettò il termine indicato non sia inadempiente (con tutte le conseguenze connesse in caso di danno dimostrabile).
Che sia essenziale o semplice comporterà ben altro: la immediata risoluzione o meno del contratto.
A tal riguardo la Suprema Corte ha affermato che: “il termine per l’adempimento può essere ritenuto essenziale ai sensi e per gli effetti dell’art. 1457 c.c., solo quando, all’esito di indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l’utilità economica del contratto con l’inutile decorso del termine medesimo; tale volontà non può desumersi solo dall’uso dell’'espressione “entro e non oltre”, quando non risulti dall’oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti che queste hanno inteso considerare perduta l’utilità prefissasi nel caso di conclusione del negozio stesso oltre la data considerata (cfr. in tal senso Cass. 17.3.2005); la Corte ha così confermato la sentenza con la quale i giudici di merito ritennero non essenziale il termine del contratto preliminare in cui le parti, adoperando l’espressione “entro e non oltre”, avevano fissato la data per il rogito.
Se il termine indicato nel preliminare non è essenziale e questo sia scaduto, la parte adempiente potrà diffidare l’adempimento, realizzando gli effetti risolutivi solo con il non rispetto del termine dato nella diffida (questo sì avente certo carattere “essenziale")