86lorenzo18

Membro Attivo
Proprietario Casa
Buonasera a tutti,
spero che qualcuno di voi mi possa far chiarezza sulla mia situazione prima di andare davanti al notaio.

Questa è la situazione attuale:

Mio nonno ci ha lasciati a dicembre 2020 ed era in comunione dei beni con mia nonna.
Oltre a mia madre ci sono altri 2 figli.
Il patrimonio di mio nonno (e penso anche di mia nonna) consiste in 2 appartamenti e € 40.000 in banca.
C’è un testamento registrato fatto da mio nonno dove la sua volontà è di lasciare tutto ad uno dei figli con l’usufrutto di un appartamento per mia nonna e l’usufrutto dell’altro appartamento per l’altro figlio (non puo’ intestarsi nulla per vari problemi), lasciando fuori da tutto mia madre.


Vorrei avere chiarezza su quanto segue:
  • se legalmente sia giusto che a mia madre non venga concesso niente
  • se il testamento fatto da mio nonno è valido solamente per metà del patrimonio
  • nel caso così fosse mia nonna può, in fase di successione, donare la sua metà del patrimonio come da volontà del testamento o essendo una donazione mia madre non può essere esclusa

Spero di avervi esposto la situazione abbastanza chiaramente.

Grazie in anticipo

Buona giornata
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
se legalmente sia giusto che a mia madre non venga concesso niente
Tua madre ha diritto alla quota che la legge (art. 542, secondo comma c.c.) le riserva. In questo caso, avendo il defunto coniuge e tre figli, è pari a 1/6 del patrimonio relitto.
Tua madre può esercitare (in giudizio) l'azione di riduzione per ottenere quanto le spetta.
se il testamento fatto da mio nonno è valido solamente per metà del patrimonio
Il testamento fatto da tuo nonno può disporre riguardo al suo patrimonio. Ed è valido (se in possesso dei requisiti previsti), salva la possibilità di ridurre (come sopra) le disposizioni lesive dei diritti dei legittimari.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
l’usufrutto dell’altro appartamento per l’altro figlio (non puo’ intestarsi nulla per vari problemi)
Beh, l'usufrutto (se lo accetta) sarà a lui "intestato". E l'usufrutto, come il diritto di proprietà, è pignorabile.
Se l'intenzione era quella di mettere al riparo l’immobile dai creditori, sarebbe stato più opportuno riservargli – piuttosto che l'usufrutto – il diritto di abitazione che, invece, non è pignorabile.
 

86lorenzo18

Membro Attivo
Proprietario Casa
Non ho sottomano il testamento, penso che di aver scritto usufrutto ma è possibile che sia diritto di abitazione.
Grazie
Per le celeri risposte.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Chiaramente la risposta di Nemesis è ineccepibile: basta applicarla correttamente.
Ricapitoliamo:
1) Cosa intendi per giusto? Moralmente? Legalmente? Anche l’usufrutto non è Niente
2) Certamente si: ma sai quel era il patrimonio di tuo nonno? Solo i beni acquisiti dopo il matrimonio sono in comunione legale.
3) Cosa c’entra la donazione col testamento? In vita tua madre può donare i suoi beni a chi vuole. Con il testamento può disporne come crede. Anche lei però dovrebbe rispettare le quote di “legittima” che se disattese permettono ai legittimari pretermessi di esercitare la azione di riduzione , in modo da ottenere la quota spettante per legge. Ognuno dovrebbe disporre solo della quota disponibile
 

86lorenzo18

Membro Attivo
Proprietario Casa
Chiaramente la risposta di Nemesis è ineccepibile: basta applicarla correttamente.
Ricapitoliamo:
1) Cosa intendi per giusto? Moralmente? Legalmente? Anche l’usufrutto non è Niente
2) Certamente si: ma sai quel era il patrimonio di tuo nonno? Solo i beni acquisiti dopo il matrimonio sono in comunione legale.
3) Cosa c’entra la donazione col testamento? In vita tua madre può donare i suoi beni a chi vuole. Con il testamento può disporne come crede. Anche lei però dovrebbe rispettare le quote di “legittima” che se disattese permettono ai legittimari pretermessi di esercitare la azione di riduzione , in modo da ottenere la quota spettante per legge. Ognuno dovrebbe disporre solo della quota disponibile

Andando per punti:
1) Intendo giusto legalmente
2) il patrimonio di cui parlo è acquisito dopo il matrimonio
3) è mia nonna che in fase di successione vorrebbe fare una donazione della sua parte

Grazie
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Per 1 e 2 hai avuto già la risposta.
Per la 3 intendo che tua nonna voglia rinunciare alla eredità di suo marito? Andrebbe ad accrescersi agli altri eredi, credo compresa tua madre.
O vuole donare anche i suoi beni 50%? Sarebbe un atto distinto dalla successione/voltura che può fare in qualunque momento.

Peccato che i beni , oltretutto pro quota, donati abbiano difficoltà poi ad essere rivenduti se serve un mutuo.
Inoltre quando si farà la successione della nonna, anche le donazioni fatte in vita da lei, saranno ricomprese nel calcolo dell’asse ereditario, e su questo sarà calcolata la quota disponibile e le quote legittime.

Ottime premesse per mangiarmi tutto in liti familiari. Auguri
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
1) Intendo giusto legalmente
Come già risposto, il testamento (se presenta i requisiti previsti) è perfettamente valido. Anche se non rispetta le quote di riserva. Tua madre (e anche gli altri legittimari, se lesi come tua madre) può, se vuole, agire per ottenere quanto prevede la legge.
3) è mia nonna che in fase di successione vorrebbe fare una donazione della sua parte
Ora esiste solamente la successione di tuo nonno. Di questa successione tua nonna può solamente accettare l'eredità (di tuo nonno) o rinunciarvi.
Dato che dal testamento risulta destinataria del diritto di usufrutto su un immobile, una volta che sarà usufruttuaria, potrà fare ciò che desidera di quel diritto: venderlo o donarlo.
Se invece intendevi la "sua" (di tua nonna, futura) successione, dovrà fare testamento. E se vuole evitare che possa essere soggetto ad azioni di riduzione, dovrà rispettare le quote riservate ai suoi legittimari.
 

vittorievic

Membro Senior
Proprietario Casa
C’è un testamento registrato fatto da mio nonno dove la sua volontà è di lasciare tutto ad uno dei figli con l’usufrutto di un appartamento per mia nonna e l’usufrutto dell’altro appartamento per l’altro figlio (non puo’ intestarsi nulla per vari problemi), lasciando fuori da tutto mia madre.
il fatto che il testamento sia registrato non significa che sia blindato nelle volontà espresse dal testante che possono ledere le disposizioni del c.c. e quindi essere oggetto di contenzioso giudiziale.
Riassumendo, muore il nonno che lascia il coniuge superstite e tre figli ed aveva fato testamento. Il c.c. dice che al coniuge superstite va 1/4 del patrimonio del coniuge morto, più il diritto di abitazione sulla casa coniugale compreso l'uso del mobilio (se la casa coniugale era di proprietà del solo de cuius o in comunione con l'altro coniuge). Poi 1/2 del patrimonio del de cuius è da dividere in parti uguali tra i figli cioè 1/2:3 = 1/6 a ciascuno dei figli. Rimane 1/4 del patrimonio del decuius di cui il de cuius può dare una destinazione a suo piacimento.
Tieni presente che se tuo nonno era sposato in comunione dei beni le sue proprietà sono 1/2 di tutto perché l'altro 1/2 è della moglie. Quindi devi tener conto che le quote sopra dette vanno ancora divise per due. Sole le proprietà escluse dalla comunione dei beni appartengo per intero a tuo nonno.
Fermo restando la validità del testamento è molto probabilmente impugnabile dal coniuge superstite: il valore dell'usufrutto è in funzione dell'età se si tratta di una persona vecchia vale poco il 20% del valore dell'intero appartamento. Ma la signora non ha bisogno dell'usufrutto essendo coperta dal diritto di abitazione oltre ad essere proprietaria di 1/2 della abitazione stessa.
E' impugnabile anche da tua madre che è stata pretermessa, cioè non elencata tra i destinatari della eredità.
Quindi:
a) lasciare tutto ad uno dei figli è contro alla norma del c,c,
b) usufrutto di un appartamento per mia nonna sulla casa coniugale non ne ha bisogno può servigli sull'altra casa se il valore dell'usufrutto sulla metà della casa arriva ad 1/4 delle proprietà del marito tuo nonno.
c) usufrutto dell’altro appartamento per l’altro figlio vale solo se il valore dell'usufrutto su 1/2 di casa raggiunge 1/6 del valore delle proprietà del padre.
 

86lorenzo18

Membro Attivo
Proprietario Casa
il fatto che il testamento sia registrato non significa che sia blindato nelle volontà espresse dal testante che possono ledere le disposizioni del c.c. e quindi essere oggetto di contenzioso giudiziale.
Riassumendo, muore il nonno che lascia il coniuge superstite e tre figli ed aveva fato testamento. Il c.c. dice che al coniuge superstite va 1/4 del patrimonio del coniuge morto, più il diritto di abitazione sulla casa coniugale compreso l'uso del mobilio (se la casa coniugale era di proprietà del solo de cuius o in comunione con l'altro coniuge). Poi 1/2 del patrimonio del de cuius è da dividere in parti uguali tra i figli cioè 1/2:3 = 1/6 a ciascuno dei figli. Rimane 1/4 del patrimonio del decuius di cui il de cuius può dare una destinazione a suo piacimento.
Tieni presente che se tuo nonno era sposato in comunione dei beni le sue proprietà sono 1/2 di tutto perché l'altro 1/2 è della moglie. Quindi devi tener conto che le quote sopra dette vanno ancora divise per due. Sole le proprietà escluse dalla comunione dei beni appartengo per intero a tuo nonno.
Fermo restando la validità del testamento è molto probabilmente impugnabile dal coniuge superstite: il valore dell'usufrutto è in funzione dell'età se si tratta di una persona vecchia vale poco il 20% del valore dell'intero appartamento. Ma la signora non ha bisogno dell'usufrutto essendo coperta dal diritto di abitazione oltre ad essere proprietaria di 1/2 della abitazione stessa.
E' impugnabile anche da tua madre che è stata pretermessa, cioè non elencata tra i destinatari della eredità.
Quindi:
a) lasciare tutto ad uno dei figli è contro alla norma del c,c,
b) usufrutto di un appartamento per mia nonna sulla casa coniugale non ne ha bisogno può servigli sull'altra casa se il valore dell'usufrutto sulla metà della casa arriva ad 1/4 delle proprietà del marito tuo nonno.
c) usufrutto dell’altro appartamento per l’altro figlio vale solo se il valore dell'usufrutto su 1/2 di casa raggiunge 1/6 del valore delle proprietà del padre.


Grazie mille
 

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