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Testo
<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 430107" data-attributes="member: 15253"><p>Gli interventi relativi al Superbonus, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA <u>non richiede l'attestazione dello stato legittimo</u> di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.</p><p>La decadenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi: </p><p> a) mancata presentazione della CILA; </p><p> b) interventi realizzati in difformità dalla CILA; </p><p> c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo; </p><p> d) non corrispondenza al vero delle attestazioni.</p><p>Fermo restando quanto sopra, resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 430107, member: 15253"] Gli interventi relativi al Superbonus, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA [U]non richiede l'attestazione dello stato legittimo[/U] di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. La decadenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi: a) mancata presentazione della CILA; b) interventi realizzati in difformità dalla CILA; c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo; d) non corrispondenza al vero delle attestazioni. Fermo restando quanto sopra, resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento. [/QUOTE]
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