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<blockquote data-quote="domenico10" data-source="post: 313762" data-attributes="member: 54087"><p>gent.mo michelect.</p><p>le rispondo ai dubbi circa il fabbricato abusivo, sottratto alla prima dichiarazione di successione. il fabbricato prescindendo dalla problematica edilizia, andava accatastato prima della successione e regolarmente inserito nell'attivo ereditario ( fatta salva rinuncia alla eredita). trattandosi di atto mortis causa, non sussiste l'obbligo della conformita edlizio-urbanistica. oggi ti trovi nella necessita di depositare una seconda successione di tipo integrativo. il problema dell'abusivismo, bisognerebbe affrontarlo per tempo, cioè al tempo in cui l'esecutore dell'abuso è vivo, preoccupandosi a prescindere dalla successione di rendere l'immobile commerciabile e cioe vendibile e trasferibile per atto tra vivi ( grazie a sanatoria se e come possibile),nel quale sussiste obbligo di citare in atti gli estremi dei titoli abilitativi del fabbricato e di corrispondenza degli stessi allo stato dei luoghi, che ne giustificano la sua libera commercaibilità. la sanatoria andava presentata prima, presumo con un art 36 del dpr 380/01 ex art 13 l 47/85. se l'immobile oggi non dovesse risultare sanabile, l'unica maniera di trasferirlo senza incorrere in un falso in atto pubblico, è quello di redigere un testamento, costituendo il legatario a cui si assegna specificatamente quel fabbricato. altri atti pubblici tra vivi non se ne possono fare in presenza di fabbricato abusivo non sanabile.fanno eccezione le vendite giudiziarie.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="domenico10, post: 313762, member: 54087"] gent.mo michelect. le rispondo ai dubbi circa il fabbricato abusivo, sottratto alla prima dichiarazione di successione. il fabbricato prescindendo dalla problematica edilizia, andava accatastato prima della successione e regolarmente inserito nell'attivo ereditario ( fatta salva rinuncia alla eredita). trattandosi di atto mortis causa, non sussiste l'obbligo della conformita edlizio-urbanistica. oggi ti trovi nella necessita di depositare una seconda successione di tipo integrativo. il problema dell'abusivismo, bisognerebbe affrontarlo per tempo, cioè al tempo in cui l'esecutore dell'abuso è vivo, preoccupandosi a prescindere dalla successione di rendere l'immobile commerciabile e cioe vendibile e trasferibile per atto tra vivi ( grazie a sanatoria se e come possibile),nel quale sussiste obbligo di citare in atti gli estremi dei titoli abilitativi del fabbricato e di corrispondenza degli stessi allo stato dei luoghi, che ne giustificano la sua libera commercaibilità. la sanatoria andava presentata prima, presumo con un art 36 del dpr 380/01 ex art 13 l 47/85. se l'immobile oggi non dovesse risultare sanabile, l'unica maniera di trasferirlo senza incorrere in un falso in atto pubblico, è quello di redigere un testamento, costituendo il legatario a cui si assegna specificatamente quel fabbricato. altri atti pubblici tra vivi non se ne possono fare in presenza di fabbricato abusivo non sanabile.fanno eccezione le vendite giudiziarie. [/QUOTE]
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