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Area Amministrativa Fiscale e Tributaria
Fisco, Detrazioni e Tasse
Accertamento con adesione rigettato: pagamento prospettato: oltre il 1000% (mille) dell’imponibile
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Testo
<blockquote data-quote="Resilent" data-source="post: 473302" data-attributes="member: 55911"><p>Salve a tutti, aggiorno il post: </p><p></p><p>Il tributarista mi sconsiglia un ricorso poiché potrei essere soccombente: l’agenzia immobiliare registrò erroneamente il contratto nella categoria L1 (cedolare secca al 21%) e non L2 (cedolare secca al 10%). Pare che sia quindi sensato cercare di transare pagando il 21% + 30% di sanzioni (come garantisce l’Accertamento con adesione) piuttosto del 480% che pagherei in caso di mancato accordo con Agenzia delle Entrate. </p><p></p><p>Ora la questione è : poiché la prima istanza di accertamento con adesione si è conclusa con esito negativo (per le ragioni spiegate nel primo post) risulta sia possibile chiederne la revisione oppure rinnovare l’istanza ex-novo? Qui parrebbe di sì (sentenza della Cassazione): </p><p></p><p>“Nel caso di specie, osservano i massimi giudici, anche a voler ritenere che il verbale contenesse il rigetto dell'istanza di accertamento con adesione, non prevista dalla normativa citata, trattandosi di una procedura che o si conclude per il raggiungimento dell'accordo o per il mancato raggiungimento dell'accordo, il verbale in cui si dà atto del mancato <a href="http://www.ecnews.it" target="_blank">www.ecnews.it</a> Page 2/3 Edizione di martedì 23 Maggio 2023 raggiungimento dell'accordo - equivalente al rigetto dell'istanza - non può essere qualificato come rinuncia all'istanza, “che richiede una manifestazione univoca di volontà in tal senso, affinchè possa operare sin dalla chiusura del verbale di mancato accordo la ripresa del termine D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ex art. 21, per la proposizione del ricorso in sede giurisdizionale”</p><p></p><p>Grazie</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Resilent, post: 473302, member: 55911"] Salve a tutti, aggiorno il post: Il tributarista mi sconsiglia un ricorso poiché potrei essere soccombente: l’agenzia immobiliare registrò erroneamente il contratto nella categoria L1 (cedolare secca al 21%) e non L2 (cedolare secca al 10%). Pare che sia quindi sensato cercare di transare pagando il 21% + 30% di sanzioni (come garantisce l’Accertamento con adesione) piuttosto del 480% che pagherei in caso di mancato accordo con Agenzia delle Entrate. Ora la questione è : poiché la prima istanza di accertamento con adesione si è conclusa con esito negativo (per le ragioni spiegate nel primo post) risulta sia possibile chiederne la revisione oppure rinnovare l’istanza ex-novo? Qui parrebbe di sì (sentenza della Cassazione): “Nel caso di specie, osservano i massimi giudici, anche a voler ritenere che il verbale contenesse il rigetto dell'istanza di accertamento con adesione, non prevista dalla normativa citata, trattandosi di una procedura che o si conclude per il raggiungimento dell'accordo o per il mancato raggiungimento dell'accordo, il verbale in cui si dà atto del mancato [URL="http://www.ecnews.it"]www.ecnews.it[/URL] Page 2/3 Edizione di martedì 23 Maggio 2023 raggiungimento dell'accordo - equivalente al rigetto dell'istanza - non può essere qualificato come rinuncia all'istanza, “che richiede una manifestazione univoca di volontà in tal senso, affinchè possa operare sin dalla chiusura del verbale di mancato accordo la ripresa del termine D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ex art. 21, per la proposizione del ricorso in sede giurisdizionale” Grazie [/QUOTE]
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