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<blockquote data-quote="Seth" data-source="post: 376398" data-attributes="member: 57359"><p>Ho provato a seguirvi ma mi son perso <img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/grinning.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":D" title="Ghignata :D" data-shortname=":D" /></p><p>Nell’articolo iniziale sulla sentenza della Cassazione leggo:</p><p>“rispetto al rapporto di conto corrente cointestato, alla morte di uno dei cointestatari non viene meno la legittimazione in capo agli altri creditori solidali e quindi il concreditore superstite mantiene la legittimazione a ritirare disgiuntamente l’intera provvista. La chiamata, pertanto, poteva legittimamente operare sul conto in base a tale titolo e utilizzare l’intera provvista, senza che ciò potesse valere ad integrare «un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede».”</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Seth, post: 376398, member: 57359"] Ho provato a seguirvi ma mi son perso :D Nell’articolo iniziale sulla sentenza della Cassazione leggo: “rispetto al rapporto di conto corrente cointestato, alla morte di uno dei cointestatari non viene meno la legittimazione in capo agli altri creditori solidali e quindi il concreditore superstite mantiene la legittimazione a ritirare disgiuntamente l’intera provvista. La chiamata, pertanto, poteva legittimamente operare sul conto in base a tale titolo e utilizzare l’intera provvista, senza che ciò potesse valere ad integrare «un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede».” [/QUOTE]
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