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<blockquote data-quote="Luigi Criscuolo" data-source="post: 376435" data-attributes="member: 15764"><p>secondo me bisognerebbe fare un distinguo. Nella sentenza citata da: <a href="http://www.rivistafamilia.it/2019/07/15/conto-corrente-cointestato-de-cuius-prelievo-eccedente-la-meta-non-integra-accettazione-tacita-parte-del-chiamato/" target="_blank">Conto corrente cointestato con il de cuius: il prelievo eccedente la metà non integra accettazione tacita da parte del chiamato.</a> si parla di un debito di importo ben definito contratto in vita dal de cuius e dalla di lui moglie (si trattava di un finanziamento cointestato) che prevedeva la sua estinzione nel tempo. Durante questo periodo muore uno dei due beneficiari del finanziamento e il coniuge superstite, cointestatario del c/c sul quale erano stati autorizzati i prelievi mensili per l'estinzione del debito, non blocca i prelievi e le uscite sono andate ad intaccare la quota che avrebbe dovuta cadere in successione. Questo avallo a continuare a prelevare non è stato considerato una accettazione della eredità, uniformando tale comportamento all'orientamento della giurisprudenza che non considera accettazione l' utilizzo del c/c cointestato di un chiamato all'eredità al pagamento dei debiti del de cuius.</p><p>Se non vengono disdette le utenze, anche se l'abitazione del de cuius non è abitata, ed un chiamato all'eredità utilizza la giacenza per pagare questo pagamento di debito sorto post mortem, per me, raffigura una accettazione della eredità.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Luigi Criscuolo, post: 376435, member: 15764"] secondo me bisognerebbe fare un distinguo. Nella sentenza citata da: [URL="http://www.rivistafamilia.it/2019/07/15/conto-corrente-cointestato-de-cuius-prelievo-eccedente-la-meta-non-integra-accettazione-tacita-parte-del-chiamato/"]Conto corrente cointestato con il de cuius: il prelievo eccedente la metà non integra accettazione tacita da parte del chiamato.[/URL] si parla di un debito di importo ben definito contratto in vita dal de cuius e dalla di lui moglie (si trattava di un finanziamento cointestato) che prevedeva la sua estinzione nel tempo. Durante questo periodo muore uno dei due beneficiari del finanziamento e il coniuge superstite, cointestatario del c/c sul quale erano stati autorizzati i prelievi mensili per l'estinzione del debito, non blocca i prelievi e le uscite sono andate ad intaccare la quota che avrebbe dovuta cadere in successione. Questo avallo a continuare a prelevare non è stato considerato una accettazione della eredità, uniformando tale comportamento all'orientamento della giurisprudenza che non considera accettazione l' utilizzo del c/c cointestato di un chiamato all'eredità al pagamento dei debiti del de cuius. Se non vengono disdette le utenze, anche se l'abitazione del de cuius non è abitata, ed un chiamato all'eredità utilizza la giacenza per pagare questo pagamento di debito sorto post mortem, per me, raffigura una accettazione della eredità. [/QUOTE]
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