Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Nuova Discussione
Annunci
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
Area Legale
Successione, Eredità, Donazione e Famiglia
Accettazione di eredità,testamento
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="vittorievic" data-source="post: 469562" data-attributes="member: 57767"><p>LA riduzione è l'azione con la quale un giudice riduce una donazione (diretta o indiretta) dell'eccesso rispetto alla quota disponibile calcolata sulla ricostruzione al tempo della morte del testante.</p><p>L’articolo 737 del codice civile stabilisce che “I figli e i loro discendenti ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati.<strong> La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile</strong>”. Si tratta quindi di un conferimento nell’asse ereditario di beni mobili e immobili ricevuti per donazione cui sono tenuti i soggetti indicati dalla norma. <strong>Non ha luogo la collazione quando il de cuius ha dispensato tali soggetti dal porla in essere,<u> ad esempio in un testamento</u>.</strong></p><p></p><p>A questo punto penso che tu debba consultare un avvocato, perché in questo sito più di tanto non esce, anche perché non si fanno consulenze gratuite.</p><p>L'unico consiglio che posso dare è di diffidare da chi ti dice che hai completamente ragione per convincerti a promuovere una azione legale. Perché l'avvocato si cucca il suo onorario in qualunque modo.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="vittorievic, post: 469562, member: 57767"] LA riduzione è l'azione con la quale un giudice riduce una donazione (diretta o indiretta) dell'eccesso rispetto alla quota disponibile calcolata sulla ricostruzione al tempo della morte del testante. L’articolo 737 del codice civile stabilisce che “I figli e i loro discendenti ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati.[B] La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile[/B]”. Si tratta quindi di un conferimento nell’asse ereditario di beni mobili e immobili ricevuti per donazione cui sono tenuti i soggetti indicati dalla norma. [B]Non ha luogo la collazione quando il de cuius ha dispensato tali soggetti dal porla in essere,[U] ad esempio in un testamento[/U].[/B] A questo punto penso che tu debba consultare un avvocato, perché in questo sito più di tanto non esce, anche perché non si fanno consulenze gratuite. L'unico consiglio che posso dare è di diffidare da chi ti dice che hai completamente ragione per convincerti a promuovere una azione legale. Perché l'avvocato si cucca il suo onorario in qualunque modo. [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
Area Legale
Successione, Eredità, Donazione e Famiglia
Accettazione di eredità,testamento
Alto