Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Nuova Discussione
Annunci
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
Area Finanziaria e Assicurativa
Mutui e Prestiti per la Casa
Accollo del mutuo del costruttore per comprare una prima casa
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="Ennio Alessandro Rossi" data-source="post: 14083" data-attributes="member: 4594"><p>Fonte Normativa (fra parentesi i richiami dello scrivente)</p><p>Art. 1273. (Accollo). Se il debitore (impresa) e un terzo (acquirente) convengono che questi assuma il debito dell’altro, il creditore (banca) può aderire alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore </p><p>L’adesione del creditore (banca) importa liberazione del debitore originario (impresa) solo se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore (banca) dichiara espressamente di liberarlo Se non vi è liberazione del debitore (impresa) questi rimane obbligato in solido col terzo (acquirente) (ex art1292).</p><p>In ogni caso il terzo (acquirente) è obbligato verso il creditore (banca) che ha aderito alla stipulazione nei limiti in cui ha assunto il debito, e può opporre al creditore (banca) le eccezioni fondate sul contratto in base al quale l’assunzione è avvenuta </p><p></p><p>L'accollo del mutuo nulla ha a che fare con possibili questioni fallimentari che, in caso andrebbero, ( o meglio ancora andavano) valutate per tempo con un esperto della materia</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ennio Alessandro Rossi, post: 14083, member: 4594"] Fonte Normativa (fra parentesi i richiami dello scrivente) Art. 1273. (Accollo). Se il debitore (impresa) e un terzo (acquirente) convengono che questi assuma il debito dell’altro, il creditore (banca) può aderire alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore L’adesione del creditore (banca) importa liberazione del debitore originario (impresa) solo se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore (banca) dichiara espressamente di liberarlo Se non vi è liberazione del debitore (impresa) questi rimane obbligato in solido col terzo (acquirente) (ex art1292). In ogni caso il terzo (acquirente) è obbligato verso il creditore (banca) che ha aderito alla stipulazione nei limiti in cui ha assunto il debito, e può opporre al creditore (banca) le eccezioni fondate sul contratto in base al quale l’assunzione è avvenuta L'accollo del mutuo nulla ha a che fare con possibili questioni fallimentari che, in caso andrebbero, ( o meglio ancora andavano) valutate per tempo con un esperto della materia [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
Area Finanziaria e Assicurativa
Mutui e Prestiti per la Casa
Accollo del mutuo del costruttore per comprare una prima casa
Alto