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<blockquote data-quote="Ennio Alessandro Rossi" data-source="post: 10592" data-attributes="member: 4594"><p>ecco la norma</p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><strong>Art. 563. (Azione contro gli aventi causa dai donatari soggetti a riduzione)</strong></span></span></p><p><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 12px">(Commento: rischio per acquirenti del donatario )</span></span> </p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'Times New Roman'">1.mo comma: Se i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione <u>hanno alienato a terzi gli immobili donati</u> e <u>non sono trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione</u>, il legittimario, premessa l'escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti, nel modo e nell'ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari medesimi, <u>la restituzione</u> degli immobili. </span></span></p><p><span style="font-family: 'Tahoma'">2.do comma ..Omissis </span></p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'Times New Roman'">(Atto stragiudiziale di opposizione)</span></span></p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'Times New Roman'">3.zo comma: Il terzo acquirente può liberarsi dall'obbligo di restituire in natura le cose donate pagando l'equivalente in danaro.</span></span></p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'Times New Roman'">Salvo il disposto del numero 8) dell'articolo 2652 ( n.d.a. prescrizione decennale dalla data di apertura della successione), il decorso del termine di cui al primo comma e di quello di cui all'articolo 561 primo comma (prescrizione ventennale dalla data della donazione), <strong>è sospeso nei</strong> <strong>confronti del coniuge e dei parenti in linea retta del donante che abbiano notificato e trascritto, nei</strong> <strong>confronti del donatario e dei suoi aventi causa, <u>un atto stragiudiziale di</u> <u>opposizione</u></strong><u> <strong>alla donazione</strong></u>. Il diritto dell'opponente è personale e rinunziabile. L'opposizione perde effetto se non è rinnovata prima che siano trascorsi venti anni dalla sua trascrizione. </span></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ennio Alessandro Rossi, post: 10592, member: 4594"] ecco la norma [SIZE=3][FONT=Times New Roman][B]Art. 563. (Azione contro gli aventi causa dai donatari soggetti a riduzione)[/B][/FONT][/SIZE] [FONT=Times New Roman][SIZE=3](Commento: rischio per acquirenti del donatario )[/SIZE][/FONT] [SIZE=3][FONT=Times New Roman]1.mo comma: Se i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione [U]hanno alienato a terzi gli immobili donati[/U] e [U]non sono trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione[/U], il legittimario, premessa l'escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti, nel modo e nell'ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari medesimi, [U]la restituzione[/U] degli immobili. [/FONT][/SIZE] [FONT=Tahoma]2.do comma ..Omissis [/FONT] [SIZE=3][FONT=Times New Roman](Atto stragiudiziale di opposizione)[/FONT][/SIZE] [SIZE=3][FONT=Times New Roman]3.zo comma: Il terzo acquirente può liberarsi dall'obbligo di restituire in natura le cose donate pagando l'equivalente in danaro.[/FONT][/SIZE] [SIZE=3][FONT=Times New Roman]Salvo il disposto del numero 8) dell'articolo 2652 ( n.d.a. prescrizione decennale dalla data di apertura della successione), il decorso del termine di cui al primo comma e di quello di cui all'articolo 561 primo comma (prescrizione ventennale dalla data della donazione), [B]è sospeso nei[/B] [B]confronti del coniuge e dei parenti in linea retta del donante che abbiano notificato e trascritto, nei[/B] [B]confronti del donatario e dei suoi aventi causa, [U]un atto stragiudiziale di[/U] [U]opposizione[/U][/B][U] [B]alla donazione[/B][/U]. Il diritto dell'opponente è personale e rinunziabile. L'opposizione perde effetto se non è rinnovata prima che siano trascorsi venti anni dalla sua trascrizione. [/FONT][/SIZE] [/QUOTE]
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