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<blockquote data-quote="ndm" data-source="post: 37803" data-attributes="member: 18018"><p>Gent.ma . Dott.ssa. intanto Grazie,</p><p> ma proprio ieri mi è vento un dubbio trovando un art. su internet di una sentenza della corte tributaria LAZIO sentenza n.74/7/2007 di sotto riportata.</p><p></p><p> Può darmi un parere? Ho chiamato all'Ag. delle Entrate e ho esposto questo quesito, mi hanno detto che devo fare un interpello, e solo da questo si può vedere eventuali agevolazioni.</p><p></p><p><strong>"Prima casa anche dove si lavora" e agevolazioni fiscali concesse per l'acquisto della prima casa spettano anche a chi possiede un alloggio nel comune di residenza e per necessità di lavoro ne acquista un altro ove svolge la sua attività </strong></p><p><strong>prevalente. </strong></p><p><strong>Sono le motivazioni della sentenza 74/7/07 depositata in segreteria il 10 ottobre scorso dalla sezione settima della Ctr Lazio. </strong></p><p><strong>La Ctr, ribaltando completamente la decisione dei giudici provinciali che avevano rigettato il ricorso proposto dal contribuente, ha così stabilito che, per godere delle agevolazioni fiscali, è sufficiente che lo stesso contribuente dimostri di aver acquistato l'immobile nel comune in cui svolge la sua attività prevalente indipendentemente dal trasferimento</strong></p><p><strong>della sua residenza nel termine di 18 mesi; infatti, ha precisato il collegio capitolino, la normativa di riferimento consente di applicare le imposte con le agevolazioni quando ricorrono requisiti di carattere soggettivo e oggettivo; queste</strong></p><p><strong>disposizioni inoltre stabiliscono che le particolari condizioni al trasferimento agevolato spettino nel comune ove il contribuente svolga solo la sua attività lavorativa prevalente; e questo indipendentemente dal possesso di un altro alloggio nel comune di residenza.</strong></p><p><strong>Le Entrate di Albano Laziale avevano notificato l'avviso di liquidazione con cui richiedevano le imposte a seguito della revoca delle agevolazioni fiscali di cui il contribuente aveva usufruito.</strong></p><p><strong>L'amministrazione finanziaria revocava le agevolazioni fiscali richieste nell'atto pubblico di compravendita perché l'acquirente, nel termine di 18 mesi dalla stipula notarile, non aveva dimostrato il cambio della residenza. Dopo aver</strong></p><p><strong>verificato che il contribuente non aveva né trasferito la sua residenza né dimostrato il requisito lavorativo, la commissione tributaria provinciale di Roma aveva rigettato il ricorso presentato contro la pretesa erariale. La</strong></p><p><strong>Ctr Lazio ha rilevato come il contribuente, a prescindere dal trasferimento della residenza nel termine dei 18 mesi, abbia dimostrato di svolgere in questo luogo la propria attività unica e prevalente:</strong></p><p><strong>«Indipendentemente dal mancato trasferimento della residenza sono stati soddisfatti i requisiti richiesti dalla lettera a) della nota II bis dell'articolo 1 della tariffa parte 1 allegata al dpr 131/86».</strong></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ndm, post: 37803, member: 18018"] Gent.ma . Dott.ssa. intanto Grazie, ma proprio ieri mi è vento un dubbio trovando un art. su internet di una sentenza della corte tributaria LAZIO sentenza n.74/7/2007 di sotto riportata. Può darmi un parere? Ho chiamato all'Ag. delle Entrate e ho esposto questo quesito, mi hanno detto che devo fare un interpello, e solo da questo si può vedere eventuali agevolazioni. [B]"Prima casa anche dove si lavora" e agevolazioni fiscali concesse per l'acquisto della prima casa spettano anche a chi possiede un alloggio nel comune di residenza e per necessità di lavoro ne acquista un altro ove svolge la sua attività prevalente. Sono le motivazioni della sentenza 74/7/07 depositata in segreteria il 10 ottobre scorso dalla sezione settima della Ctr Lazio. La Ctr, ribaltando completamente la decisione dei giudici provinciali che avevano rigettato il ricorso proposto dal contribuente, ha così stabilito che, per godere delle agevolazioni fiscali, è sufficiente che lo stesso contribuente dimostri di aver acquistato l'immobile nel comune in cui svolge la sua attività prevalente indipendentemente dal trasferimento della sua residenza nel termine di 18 mesi; infatti, ha precisato il collegio capitolino, la normativa di riferimento consente di applicare le imposte con le agevolazioni quando ricorrono requisiti di carattere soggettivo e oggettivo; queste disposizioni inoltre stabiliscono che le particolari condizioni al trasferimento agevolato spettino nel comune ove il contribuente svolga solo la sua attività lavorativa prevalente; e questo indipendentemente dal possesso di un altro alloggio nel comune di residenza. Le Entrate di Albano Laziale avevano notificato l'avviso di liquidazione con cui richiedevano le imposte a seguito della revoca delle agevolazioni fiscali di cui il contribuente aveva usufruito. L'amministrazione finanziaria revocava le agevolazioni fiscali richieste nell'atto pubblico di compravendita perché l'acquirente, nel termine di 18 mesi dalla stipula notarile, non aveva dimostrato il cambio della residenza. Dopo aver verificato che il contribuente non aveva né trasferito la sua residenza né dimostrato il requisito lavorativo, la commissione tributaria provinciale di Roma aveva rigettato il ricorso presentato contro la pretesa erariale. La Ctr Lazio ha rilevato come il contribuente, a prescindere dal trasferimento della residenza nel termine dei 18 mesi, abbia dimostrato di svolgere in questo luogo la propria attività unica e prevalente: «Indipendentemente dal mancato trasferimento della residenza sono stati soddisfatti i requisiti richiesti dalla lettera a) della nota II bis dell'articolo 1 della tariffa parte 1 allegata al dpr 131/86».[/B] [/QUOTE]
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