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Testo
<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 473090" data-attributes="member: 15253"><p>Ti hanno riferito male.</p><p>Bersani c'entra solo perché quando era Ministro dello sviluppo economico fu emanato il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il cui art. 35, comma 22, recita:</p><p><em>All'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo. [omissis].</em></p><p>E il successivo comma 22.1 recita:</p><p><em>[omissis]</em></p><p><em>In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati di cui al comma 22, si applica la sanzione amministrativa da 500 euro a 10.000 euro e, ai fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati a rettifica di valore ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni.</em></p><p>Quindi, se il pagamento con assegno bancario fu eseguito dopo il 4 luglio 2006, ed è stata riportata in atto apposita dichiarazione sostitutiva di notorietà delle parti con l'indicazione delle modalità di pagamento, nessuna sanzione è applicabile.</p><p>Se invece il pagamento fu eseguito prima del 4 luglio 2006 l'obbligo di cui sopra, di dichiarare in atto le modalità di pagamento, non sussisteva.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 473090, member: 15253"] Ti hanno riferito male. Bersani c'entra solo perché quando era Ministro dello sviluppo economico fu emanato il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il cui art. 35, comma 22, recita: [I]All'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo. [omissis].[/I] E il successivo comma 22.1 recita: [I][omissis] In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati di cui al comma 22, si applica la sanzione amministrativa da 500 euro a 10.000 euro e, ai fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati a rettifica di valore ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni.[/I] Quindi, se il pagamento con assegno bancario fu eseguito dopo il 4 luglio 2006, ed è stata riportata in atto apposita dichiarazione sostitutiva di notorietà delle parti con l'indicazione delle modalità di pagamento, nessuna sanzione è applicabile. Se invece il pagamento fu eseguito prima del 4 luglio 2006 l'obbligo di cui sopra, di dichiarare in atto le modalità di pagamento, non sussisteva. [/QUOTE]
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