Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Nuova Discussione
Annunci
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
Proprietari di Immobili
Compravendita Immobiliare
Acquisto sulla carta e misure non corrispondenti
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="Ennio Alessandro Rossi" data-source="post: 20552" data-attributes="member: 4594"><p>IL MIO PARERE</p><p>Premessa: analizziamo in prima battuta quanto prevede il codice:</p><p></p><p>Art. 1537. -Vendita a misura.-Quando un determinato immobile è venduto con l'indicazione della sua misura e per un prezzo stabilito in ragione di un tanto per ogni unità di misura, il compratore ha diritto a una riduzione, se la misura effettiva dell'immobile è inferiore a quella indicata nel contratto.-Se la misura risulta superiore a quella indicata nel contratto, il compratore deve corrispondere il supplemento del prezzo, ma ha facoltà di recedere dal contratto qualora l'eccedenza oltrepassi la ventesima parte della misura dichiarata.</p><p></p><p>Art. 1538. -Vendita a corpo.-</p><p>Nei casi in cui il prezzo è determinato in relazione al corpo dell'immobile e non alla sua misura , <strong>sebbene questa sia stata </strong><strong>indicata</strong>, non si fa luogo a diminuzione o a supplemento di prezzo, salvo che la misura reale sia inferiore o superiore di un ventesimo rispetto <strong>a quella indicata nel contratto</strong>.--Nel caso in cui dovrebbe pagarsi un supplemento di prezzo, il compratore ha la scelta di recedere dal contratto o di corrispondere il supplemento.</p><p></p><p>Sostanzialmente non si applica l'articolo 1537 (vendita a misura ); dubbia pare anche l'applicazione dell'articolo 1538 in quanto in tal caso la vendita doveva effettuarsi "a corpo e a misura" ( 5% tolleranza sulla misura)e nel contratto doveva indicarsi comunque la misura, cosa di cui pare non esserci menzione.</p><p></p><p>La terza ipotesi è quella della "vendita a corpo" e di cui della "misura" non si fa cenno. Pare che il venditore volesse farla rientrare in questa fattispecie se non che si potrebbe affermare che si applica l'articolo 1538 nel caso che la planimetria allegata fosse quotata.</p><p></p><p>In sintesi la situazione si appalesa incerta in quanto pare esserci contraddizione fra quanto stipulato ( a corpo) e quanto deducibile dall'allegato (planimetria quotata ).</p><p></p><p>Inoltre il venditore potrebbe sostenere che la tolleranza del 5% và calcolata sulle dimensioni generali di quanto si deve costruire e non sul singolo manufatto (giardino)</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ennio Alessandro Rossi, post: 20552, member: 4594"] IL MIO PARERE Premessa: analizziamo in prima battuta quanto prevede il codice: Art. 1537. -Vendita a misura.-Quando un determinato immobile è venduto con l'indicazione della sua misura e per un prezzo stabilito in ragione di un tanto per ogni unità di misura, il compratore ha diritto a una riduzione, se la misura effettiva dell'immobile è inferiore a quella indicata nel contratto.-Se la misura risulta superiore a quella indicata nel contratto, il compratore deve corrispondere il supplemento del prezzo, ma ha facoltà di recedere dal contratto qualora l'eccedenza oltrepassi la ventesima parte della misura dichiarata. Art. 1538. -Vendita a corpo.- Nei casi in cui il prezzo è determinato in relazione al corpo dell'immobile e non alla sua misura , [B]sebbene questa sia stata [/B][B]indicata[/B], non si fa luogo a diminuzione o a supplemento di prezzo, salvo che la misura reale sia inferiore o superiore di un ventesimo rispetto [B]a quella indicata nel contratto[/B].--Nel caso in cui dovrebbe pagarsi un supplemento di prezzo, il compratore ha la scelta di recedere dal contratto o di corrispondere il supplemento. Sostanzialmente non si applica l'articolo 1537 (vendita a misura ); dubbia pare anche l'applicazione dell'articolo 1538 in quanto in tal caso la vendita doveva effettuarsi "a corpo e a misura" ( 5% tolleranza sulla misura)e nel contratto doveva indicarsi comunque la misura, cosa di cui pare non esserci menzione. La terza ipotesi è quella della "vendita a corpo" e di cui della "misura" non si fa cenno. Pare che il venditore volesse farla rientrare in questa fattispecie se non che si potrebbe affermare che si applica l'articolo 1538 nel caso che la planimetria allegata fosse quotata. In sintesi la situazione si appalesa incerta in quanto pare esserci contraddizione fra quanto stipulato ( a corpo) e quanto deducibile dall'allegato (planimetria quotata ). Inoltre il venditore potrebbe sostenere che la tolleranza del 5% và calcolata sulle dimensioni generali di quanto si deve costruire e non sul singolo manufatto (giardino) [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
Proprietari di Immobili
Compravendita Immobiliare
Acquisto sulla carta e misure non corrispondenti
Alto