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Adesione Cedolare secca per 2011 - no raccomandata, e ora?
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<blockquote data-quote="wmar" data-source="post: 96129" data-attributes="member: 38742"><p>Il punto 2.3 della circolare 26/E del 2011 è quello in cui si fa un semplice riferimento alla previsione, contenuta nel D.Lgs. 23/2011 (istitutivo della cedolare secca), dell'obbligo della comunicazione al conduttore tramite raccomandata. Va da sé che mentre questa previsione ha valore di legge, l'affermazione della non necessità dell'adempimento di questo obbligo nel caso in cui la rinuncia all'aggiornamento del canone sia già esplicitata nel contratto di locazione corrisponde ad una opinione qualificata (per esprimere la quale la circolare usa, nel punto 8.3, la formula "si ritiene che"). E' chiaro che questa opinione qualificata si fonda sulla considerazione che, nel caso di cui al punto 8.3, la notizia (al conduttore) della rinuncia all'aggiornamento del canone (da parte del locatore) si è già verificata attraverso il contratto di locazione - e si è verificata con lo stesso grado di certezza giuridica garantito dalla lettera raccomandata.</p><p>Morale della favola: anche il Sole 24Ore ha ripetutamente risposto, ai quesiti di lettori, che non è necessario inviare la raccomandata nel caso in cui il contratto preveda già la rinuncia all'aggiornamento del canone da parte del locatore, ovvero nel caso di locazioni brevi (per le quali non sia obbligatoria la registrazione del contratto). Insomma, chi, trovandosi nelle condizioni di cui al punto 8.3 della circolare, non ha inviato la raccomandata, non ha proprio nulla da temere, ed il CAF in questione si sbaglia.</p><p></p><p>Piuttosto, vediamo di risolvere definitivamente l'altro dubbio riguardante la disciplina del versamento degli acconti e del saldo di cedolare da parte del sostituto d'imposta!</p><p>Ciao.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="wmar, post: 96129, member: 38742"] Il punto 2.3 della circolare 26/E del 2011 è quello in cui si fa un semplice riferimento alla previsione, contenuta nel D.Lgs. 23/2011 (istitutivo della cedolare secca), dell'obbligo della comunicazione al conduttore tramite raccomandata. Va da sé che mentre questa previsione ha valore di legge, l'affermazione della non necessità dell'adempimento di questo obbligo nel caso in cui la rinuncia all'aggiornamento del canone sia già esplicitata nel contratto di locazione corrisponde ad una opinione qualificata (per esprimere la quale la circolare usa, nel punto 8.3, la formula "si ritiene che"). E' chiaro che questa opinione qualificata si fonda sulla considerazione che, nel caso di cui al punto 8.3, la notizia (al conduttore) della rinuncia all'aggiornamento del canone (da parte del locatore) si è già verificata attraverso il contratto di locazione - e si è verificata con lo stesso grado di certezza giuridica garantito dalla lettera raccomandata. Morale della favola: anche il Sole 24Ore ha ripetutamente risposto, ai quesiti di lettori, che non è necessario inviare la raccomandata nel caso in cui il contratto preveda già la rinuncia all'aggiornamento del canone da parte del locatore, ovvero nel caso di locazioni brevi (per le quali non sia obbligatoria la registrazione del contratto). Insomma, chi, trovandosi nelle condizioni di cui al punto 8.3 della circolare, non ha inviato la raccomandata, non ha proprio nulla da temere, ed il CAF in questione si sbaglia. Piuttosto, vediamo di risolvere definitivamente l'altro dubbio riguardante la disciplina del versamento degli acconti e del saldo di cedolare da parte del sostituto d'imposta! Ciao. [/QUOTE]
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