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<blockquote data-quote="angeloxxx" data-source="post: 115697" data-attributes="member: 37814"><p>Ora si che è più chiara la Tua fattispecie.</p><p></p><p>Parlo di Mediatore in quanto Tu hai scritto testualmente "....il procedimento era stato sospeso all'udienza di conciliazione proprio a causa del decesso.....".</p><p></p><p>L'avvocato della badante non ha nessun interesse ad accertarsi che tutti gli eredi abbiano affettivamente ricevuto la notifica della domanda di mediazione (oggi obbligatorio prima di intentare una causa civile). </p><p></p><p>Semmai sono gli eredi che devono attivarsi per comparire innanzi al Mediatore che tenterà la conciliazione. Infatti, ai sensi dell’art. 8, comma 5, del d.lg.vo n. 28 del 2010, nel testo modificato dall’art. 2, comma 35-sexies del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, va pronunciata condanna al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio nei confronti della parte costituita che, nei casi previsti dall’art. 5 del medesimo decreto legislativo, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo (Tribunale TERMINI IMERESE 09/05/2012).</p><p></p><p>Insomma, l'assenza ingiustificata di una parte al processo di mediazione comporta la condanna al pagamento di una tassa (il contributo unificato, appunto).</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="angeloxxx, post: 115697, member: 37814"] Ora si che è più chiara la Tua fattispecie. Parlo di Mediatore in quanto Tu hai scritto testualmente "....il procedimento era stato sospeso all'udienza di conciliazione proprio a causa del decesso.....". L'avvocato della badante non ha nessun interesse ad accertarsi che tutti gli eredi abbiano affettivamente ricevuto la notifica della domanda di mediazione (oggi obbligatorio prima di intentare una causa civile). Semmai sono gli eredi che devono attivarsi per comparire innanzi al Mediatore che tenterà la conciliazione. Infatti, ai sensi dell’art. 8, comma 5, del d.lg.vo n. 28 del 2010, nel testo modificato dall’art. 2, comma 35-sexies del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, va pronunciata condanna al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio nei confronti della parte costituita che, nei casi previsti dall’art. 5 del medesimo decreto legislativo, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo (Tribunale TERMINI IMERESE 09/05/2012). Insomma, l'assenza ingiustificata di una parte al processo di mediazione comporta la condanna al pagamento di una tassa (il contributo unificato, appunto). [/QUOTE]
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