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Testo
<blockquote data-quote="mluca" data-source="post: 241081" data-attributes="member: 47148"><p>In effetti probabilmente avrei sbagliato anch'io. Difatti l'articolo 5 comma 2 riguarda solo i contratti per studenti universitari, i transitori sono regolati dall'articolo 5 comma 1 e all'articolo 8 comma 3 è scritto "Le agevolazioni di cui al presente articolo non si applicano ai contratti di locazione volti a soddisfare esigenze abitative di natura transitoria, fatta eccezione per i contratti di cui al comma 2 dell'articolo 5 e per i contratti di cui al comma 3 dell'articolo 1".</p><p></p><p>la legge 431/98 si trova qua <a href="http://www.camera.it/parlam/leggi/98431l.htm" target="_blank">L 431/98</a></p><p></p><p>Tuttavia è citato anche l'articolo 3 comma 2 che riguarda tutti i contratti concordati, compresi i transitori e che viene richiamato anche nell'articolo 5 (agevolazioni fiscali) comma 1 del decreto interministeriale 30/12/2002 dove è scritto:</p><p>Ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo situati nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, stipulati o rinnovati ai sensi delle disposizioni dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, a seguito di accordo definito in sede locale e nel rispetto delle condizioni fissate dal presente decreto, nonché ai contratti di cui agli articoli 1, comma 3, e 5, comma 2, della medesima legge n. 431 del 1998, si applica la disciplina fiscale di cui ai seguenti commi.</p><p></p><p>I successivi commi stabiliscono le agevolazioni.</p><p></p><p>Che dire, a me sembra l'ennesimo paciugo, ma sicuramente sbaglio io che non capisco il sottile sadismo del legislatore italico.</p><p></p><p>Auguri comunque</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="mluca, post: 241081, member: 47148"] In effetti probabilmente avrei sbagliato anch'io. Difatti l'articolo 5 comma 2 riguarda solo i contratti per studenti universitari, i transitori sono regolati dall'articolo 5 comma 1 e all'articolo 8 comma 3 è scritto "Le agevolazioni di cui al presente articolo non si applicano ai contratti di locazione volti a soddisfare esigenze abitative di natura transitoria, fatta eccezione per i contratti di cui al comma 2 dell'articolo 5 e per i contratti di cui al comma 3 dell'articolo 1". la legge 431/98 si trova qua [url="http://www.camera.it/parlam/leggi/98431l.htm"]L 431/98[/url] Tuttavia è citato anche l'articolo 3 comma 2 che riguarda tutti i contratti concordati, compresi i transitori e che viene richiamato anche nell'articolo 5 (agevolazioni fiscali) comma 1 del decreto interministeriale 30/12/2002 dove è scritto: Ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo situati nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, stipulati o rinnovati ai sensi delle disposizioni dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, a seguito di accordo definito in sede locale e nel rispetto delle condizioni fissate dal presente decreto, nonché ai contratti di cui agli articoli 1, comma 3, e 5, comma 2, della medesima legge n. 431 del 1998, si applica la disciplina fiscale di cui ai seguenti commi. I successivi commi stabiliscono le agevolazioni. Che dire, a me sembra l'ennesimo paciugo, ma sicuramente sbaglio io che non capisco il sottile sadismo del legislatore italico. Auguri comunque [/QUOTE]
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