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<blockquote data-quote="cec" data-source="post: 395241" data-attributes="member: 43174"><p>Ma non è una voce a sé? </p><p>Oltre ai contratti stipulati o rinnovati ai sensi della legge 431 del 9 dicembre 1998,<strong> la detrazione si applica anche ai canoni relativi ai contratti di ospitalità,</strong> nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.</p><p>Inoltre: Le spese sostenute per il contratto di ospitalità sono ammesse in detrazione, nei limiti indicati dalla norma, anche se il servizio include, senza prevedere per esse uno specifico corrispettivo, prestazioni come la pulizia della camera e i pasti. Queste spese, invece, non sono detraibili se sono addebitate separatamente.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="cec, post: 395241, member: 43174"] Ma non è una voce a sé? Oltre ai contratti stipulati o rinnovati ai sensi della legge 431 del 9 dicembre 1998,[B] la detrazione si applica anche ai canoni relativi ai contratti di ospitalità,[/B] nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative. Inoltre: Le spese sostenute per il contratto di ospitalità sono ammesse in detrazione, nei limiti indicati dalla norma, anche se il servizio include, senza prevedere per esse uno specifico corrispettivo, prestazioni come la pulizia della camera e i pasti. Queste spese, invece, non sono detraibili se sono addebitate separatamente. [/QUOTE]
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