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Locazione, Affitto e Sfratto
Affitto canone concordato. Prolungamento del contratto
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Testo
<blockquote data-quote="Bluechewanna" data-source="post: 261056"><p>Se come pare si è in presenza di un contratto transitorio a norma dell'articolo 5 comma 1 della legge 431/1998, devono ricorrere le condizioni, i presupposti e le modalità richieste dal Dm 30 dicembre 2002 e del contratto-tipo stabilito in sede locale che deve rispecchiare il contenuto del relativo contratto allegatro al succiotato decreto: eventuali pattuizioni difformi, come pare emergere dal quesito (riconduzione ad una locazione concordata 3+2, in luogo di una ordinaria 4+4, in caso di mancata conferma da parte del locastore del veruificarsi dell'evento che ha giustificato la stipula di un contratto transitorio (gli imprevisti sono sempre dietro l'angolo in un contratto di tale natura) a mezzo lettera raccomandata prima della scadenza del contratto, non rispetto del vincolo di durata della locazione) non comportano la nullità del contratto, ma producono la nullità delle singole clausole che sono sostituite di diritto da norme imperative. Dunque, non sussistendo le condiziuoni per la transitoriuetà del contratto, stante il fatto che le esigenze del locatore sono venute meno e non sono state confermate, il contratto, sotto il profilo civilistico, resta valido e vincolante, ma con la durata di 4 anni più 4 anni, di cui all'articolo 2 comma 1 legge citata, con il medesimo canone e con effetto dalla data di stipula del contratto. Sotto il profilo fiscale, ilk discorso cambia: non essendo stata registrata alcuna proroga, l'atto è stato scaricato dall'Agenzia dele Entrate alla sua naturale scadenza.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Bluechewanna, post: 261056"] Se come pare si è in presenza di un contratto transitorio a norma dell'articolo 5 comma 1 della legge 431/1998, devono ricorrere le condizioni, i presupposti e le modalità richieste dal Dm 30 dicembre 2002 e del contratto-tipo stabilito in sede locale che deve rispecchiare il contenuto del relativo contratto allegatro al succiotato decreto: eventuali pattuizioni difformi, come pare emergere dal quesito (riconduzione ad una locazione concordata 3+2, in luogo di una ordinaria 4+4, in caso di mancata conferma da parte del locastore del veruificarsi dell'evento che ha giustificato la stipula di un contratto transitorio (gli imprevisti sono sempre dietro l'angolo in un contratto di tale natura) a mezzo lettera raccomandata prima della scadenza del contratto, non rispetto del vincolo di durata della locazione) non comportano la nullità del contratto, ma producono la nullità delle singole clausole che sono sostituite di diritto da norme imperative. Dunque, non sussistendo le condiziuoni per la transitoriuetà del contratto, stante il fatto che le esigenze del locatore sono venute meno e non sono state confermate, il contratto, sotto il profilo civilistico, resta valido e vincolante, ma con la durata di 4 anni più 4 anni, di cui all'articolo 2 comma 1 legge citata, con il medesimo canone e con effetto dalla data di stipula del contratto. Sotto il profilo fiscale, ilk discorso cambia: non essendo stata registrata alcuna proroga, l'atto è stato scaricato dall'Agenzia dele Entrate alla sua naturale scadenza. [/QUOTE]
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