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Area Amministrativa Fiscale e Tributaria
Fisco, Detrazioni e Tasse
Affitto casa da subaffittare e reddito sublocazione
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<blockquote data-quote="Luigi Criscuolo" data-source="post: 297553" data-attributes="member: 15764"><p>scusa in quale stato?</p><p>Il canone percepito per la sublocazione di un’unità immobiliare detenuta in base a un contratto di locazione rientra tra i redditi diversi (articolo 67, comma 1, lettera h, del Tuir). Tale reddito è pari alla differenza tra quanto incassato da sublocatore nell’anno e le spese specificatamente inerenti (articolo 71, comma 2, del Tuir), come il canone di locazione corrisposto al proprietario dell’appartamento. Va dichiarato nel modello 730, al rigo D4, indicando nella colonna 1 (tipo di reddito) il codice "3", ovvero nel modello Unico Pf, al rigo RL10.</p><p>Diversa è la posizione di chi esercita l'attività di affittacamere che è normata dalla Legge n. 217/83 come “struttura composta da non più di 6 camere ubicate in non più di 2 appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile, nei quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari“.</p><p>L’attività di affittacamere può essere svolta sia a livello professionale, con obbligo di aprire partita IVA, sia a livello non professionale, ovvero in maniera del tutto occasionale.</p><p>L’attività di affittacamere è di tipo occasionale quando l’attività viene esercitata nell’abitazione ove è situata la residenza o il domicilio del soggetto che intende svolgere l’attività. Quando si parla di attività occasionale il soggetto che la esercita è esonerato sia dall’iscrizione al Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio provinciale, che dall’apertura della partita IVA.</p><p>L’unico adempimento da porre in essere è la presentazione della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), presso il Comune ove è ubicato l’immobile, e dove si intende svolgere l’attività.</p><p>Da un punto di vista fiscale l’attività di tipo occasionale dà luogo a <strong>proventi fuori dal campo di applicazione IVA</strong>, da dichiarare nel modello Redditi Persone Fisiche (o nel modello 730) nella categoria dei “<em><strong>redditi diversi</strong></em>“, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera i), del DPR n. 917/86.</p><p>I redditi diversi devono essere inseriti all’interno del <strong>quadro RL</strong> del modello Redditi Persone Fisiche.</p><p>Per certificare l’incasso di questi proventi derivanti dal servizio di affittacamere, il soggetto che esercita l’attività dovrà rilasciare apposita <strong><a href="https://www.fiscomania.com/2014/04/fatture-e-ricevute-fiscali-quando-applicare-limposta-di-bollo/" target="_blank"><span style="color: #000000">ricevuta non fiscale</span></a></strong> ai clienti.</p><p>La ricevuta è un documento che non assume valore ai fini fiscali, ma che si rende opportuno emettere per <strong>certificare gli incassi percepiti</strong>, e per dare quietanza di pagamento al cliente.</p><p>La ricevuta deve essere emessa in duplice copia, l’originale per il cliente e la copia per il proprietario dell’immobile. Sulla ricevuta, in originale, deve essere apposta una <strong><a href="https://www.fiscomania.com/2014/04/fatture-e-ricevute-fiscali-quando-applicare-limposta-di-bollo/" target="_blank"><span style="color: #000000">marca da bollo</span></a></strong> da €. 2,00 quando l’incasso percepito supera la soglia di €. 77,47.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Luigi Criscuolo, post: 297553, member: 15764"] scusa in quale stato? Il canone percepito per la sublocazione di un’unità immobiliare detenuta in base a un contratto di locazione rientra tra i redditi diversi (articolo 67, comma 1, lettera h, del Tuir). Tale reddito è pari alla differenza tra quanto incassato da sublocatore nell’anno e le spese specificatamente inerenti (articolo 71, comma 2, del Tuir), come il canone di locazione corrisposto al proprietario dell’appartamento. Va dichiarato nel modello 730, al rigo D4, indicando nella colonna 1 (tipo di reddito) il codice "3", ovvero nel modello Unico Pf, al rigo RL10. Diversa è la posizione di chi esercita l'attività di affittacamere che è normata dalla Legge n. 217/83 come “struttura composta da non più di 6 camere ubicate in non più di 2 appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile, nei quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari“. L’attività di affittacamere può essere svolta sia a livello professionale, con obbligo di aprire partita IVA, sia a livello non professionale, ovvero in maniera del tutto occasionale. L’attività di affittacamere è di tipo occasionale quando l’attività viene esercitata nell’abitazione ove è situata la residenza o il domicilio del soggetto che intende svolgere l’attività. Quando si parla di attività occasionale il soggetto che la esercita è esonerato sia dall’iscrizione al Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio provinciale, che dall’apertura della partita IVA. L’unico adempimento da porre in essere è la presentazione della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), presso il Comune ove è ubicato l’immobile, e dove si intende svolgere l’attività. Da un punto di vista fiscale l’attività di tipo occasionale dà luogo a [B]proventi fuori dal campo di applicazione IVA[/B], da dichiarare nel modello Redditi Persone Fisiche (o nel modello 730) nella categoria dei “[I][B]redditi diversi[/B][/I]“, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera i), del DPR n. 917/86. I redditi diversi devono essere inseriti all’interno del [B]quadro RL[/B] del modello Redditi Persone Fisiche. Per certificare l’incasso di questi proventi derivanti dal servizio di affittacamere, il soggetto che esercita l’attività dovrà rilasciare apposita [B][URL='https://www.fiscomania.com/2014/04/fatture-e-ricevute-fiscali-quando-applicare-limposta-di-bollo/'][COLOR=#000000]ricevuta non fiscale[/COLOR][/URL][/B] ai clienti. La ricevuta è un documento che non assume valore ai fini fiscali, ma che si rende opportuno emettere per [B]certificare gli incassi percepiti[/B], e per dare quietanza di pagamento al cliente. La ricevuta deve essere emessa in duplice copia, l’originale per il cliente e la copia per il proprietario dell’immobile. Sulla ricevuta, in originale, deve essere apposta una [B][URL='https://www.fiscomania.com/2014/04/fatture-e-ricevute-fiscali-quando-applicare-limposta-di-bollo/'][COLOR=#000000]marca da bollo[/COLOR][/URL][/B] da €. 2,00 quando l’incasso percepito supera la soglia di €. 77,47. [/QUOTE]
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