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Testo
<blockquote data-quote="Luigi Criscuolo" data-source="post: 297564" data-attributes="member: 15764"><p><strong>Il comodato è il contratto gratuito,</strong> sennò il contratto si chiama con un altro nome, con il quale una parte (chiamata “comodante”) consegna all’altra parte (chiamata “comodatario”) una cosa mobile o una cosa immobile, affinchè se ne serva per un tempo o per un uso determinato, senza dover pagare alcunché, con l’obbligo di restituire poi la stessa cosa ricevuta trascorso il tempo concordato.</p><p>Il contratto di comodato può essere scritto e registrato, solo scritto, solo orale.</p><p>Se non è stato stabilito il termine del comodato si parla di<strong> comodato precario </strong>questo terminerà con la morte di chi aveva titolo di concedere in comodato la cosa mobile od immobile.</p><p>Gli obblighi del comodatario sono:</p><p>(1) custodire e conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia (gli antichi romani, nella loro lingua latina, dicevano: “diligentia bonus pater familias”, stando ad indicare, con tale espressione, l’uso della diligenza comune e del buon senso);</p><p>(2) il comodatario, inoltre, non può servirsi della cosa per un uso diverso da quello stabilito dal contratto</p><p>(3) non può nemmeno concederne il godimento a terzi estranei, e quindi è vietato il cosiddetto “sub comodato”</p><p>(4) il perimento fortuito esonera da responsabilità per mancata restituzione, eccettuati due casi, e cioè:</p><p>– quando il comodatario poteva sottrarre a distruzione la cosa, sostituendola e lasciando perire una cosa propria</p><p>– quando al tempo del contratto la cosa venne stimata: alla stima corrisponde l’assunzione contrattuale del carico dei rischi (art. 1806 del codice civile)</p><p>(5) il comodatario, infine, è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di quest'ultimo, quando se ne è servito secondo l’uso cui la cosa è destinata. Quando il contratto ha per oggetto una cosa deteriorabile (ad esempio: vestiti, utensili, pneumatici, ecc.), la restituzione va fatta nello stato in cui la cosa si trova dopo l’uso cui fu destinata.</p><p>Durante il periodo stabilito per il comodato il Comodante può chiedere la restituzione anticipata della cosa mobile od immobile per:</p><p>- per un improvviso ed imprevisto bisogno (art. 1809 del codice civile).</p><p>- nel caso che il comodatario non adempia i propri obblighi di custodia e conservazione (art. 1804 del codice civile).</p><p>- nel caso di morte del Comodante (art. 1811 del codice civile).</p><p></p><p>Quindi se il Signor X da in comodato d'uso gratuito per 10 anni al Signor Y una villa di 10 stanze al fine di farci abitare il Signor Y e la sua famiglia, il Signor Y non può subaffittare alcuna stanza senza aver avuto il consenso scritto del Signor X.</p><p>Quest'ultimo venuto a sapere del sub affitto non autorizzato, può chiedere la risoluzione anticipata del comodato.</p><p>In sostanza io do in uso gratuito a te un appartamento e tu ci lucri sopra? Ci potrebbero essere gli estremi per l'elusione fiscale.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Luigi Criscuolo, post: 297564, member: 15764"] [B]Il comodato è il contratto gratuito,[/B] sennò il contratto si chiama con un altro nome, con il quale una parte (chiamata “comodante”) consegna all’altra parte (chiamata “comodatario”) una cosa mobile o una cosa immobile, affinchè se ne serva per un tempo o per un uso determinato, senza dover pagare alcunché, con l’obbligo di restituire poi la stessa cosa ricevuta trascorso il tempo concordato. Il contratto di comodato può essere scritto e registrato, solo scritto, solo orale. Se non è stato stabilito il termine del comodato si parla di[B] comodato precario [/B]questo terminerà con la morte di chi aveva titolo di concedere in comodato la cosa mobile od immobile. Gli obblighi del comodatario sono: (1) custodire e conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia (gli antichi romani, nella loro lingua latina, dicevano: “diligentia bonus pater familias”, stando ad indicare, con tale espressione, l’uso della diligenza comune e del buon senso); (2) il comodatario, inoltre, non può servirsi della cosa per un uso diverso da quello stabilito dal contratto (3) non può nemmeno concederne il godimento a terzi estranei, e quindi è vietato il cosiddetto “sub comodato” (4) il perimento fortuito esonera da responsabilità per mancata restituzione, eccettuati due casi, e cioè: – quando il comodatario poteva sottrarre a distruzione la cosa, sostituendola e lasciando perire una cosa propria – quando al tempo del contratto la cosa venne stimata: alla stima corrisponde l’assunzione contrattuale del carico dei rischi (art. 1806 del codice civile) (5) il comodatario, infine, è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di quest'ultimo, quando se ne è servito secondo l’uso cui la cosa è destinata. Quando il contratto ha per oggetto una cosa deteriorabile (ad esempio: vestiti, utensili, pneumatici, ecc.), la restituzione va fatta nello stato in cui la cosa si trova dopo l’uso cui fu destinata. Durante il periodo stabilito per il comodato il Comodante può chiedere la restituzione anticipata della cosa mobile od immobile per: - per un improvviso ed imprevisto bisogno (art. 1809 del codice civile). - nel caso che il comodatario non adempia i propri obblighi di custodia e conservazione (art. 1804 del codice civile). - nel caso di morte del Comodante (art. 1811 del codice civile). Quindi se il Signor X da in comodato d'uso gratuito per 10 anni al Signor Y una villa di 10 stanze al fine di farci abitare il Signor Y e la sua famiglia, il Signor Y non può subaffittare alcuna stanza senza aver avuto il consenso scritto del Signor X. Quest'ultimo venuto a sapere del sub affitto non autorizzato, può chiedere la risoluzione anticipata del comodato. In sostanza io do in uso gratuito a te un appartamento e tu ci lucri sopra? Ci potrebbero essere gli estremi per l'elusione fiscale. [/QUOTE]
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