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<blockquote data-quote="Siusso" data-source="post: 80038" data-attributes="member: 34619"><p>Ma non si tratta di uno studio medico già affittato e quindi, diciamo così, subaffittato. Chi affitta e' proprietario dell'immobile, oltre ad essere anch'esso dentista ed esercitando, in altri giorni della settimana la professione</p><p>Quote.....</p><p></p><p>... dove ci sono queste parole:</p><p></p><p><em>Riaddebito degli altri costi. </em></p><p><em>Il corretto trattamento fiscale cui assoggettare il riaddebito delle spese sostenute è contenuto nella</em></p><p><em>CM 58/E del 18.6.2001: </em></p><p><em>“Il riaddebito, da parte di un professionista, delle spese comuni dello studio utilizzato da più </em></p><p><em>professionisti non costituiti in associazione professionale, da lui sostenute, deve essere </em></p><p><em>realizzato attraverso l’emissione di fattura assoggettata ad IVA. Ai fini reddituali, le somme </em></p><p><em>rimborsate dagli altri utilizzatori comportano una riclassificazione in diminuzione del costo </em></p><p><em>sostenuto dal professionista intestatario dell’utenza.”. </em></p><p><em><strong>Ciò significa che il professionista intestatario delle utenze, o del contratto di locazione, ai fini della </strong></em></p><p><em><strong>ripartizione delle spese comuni e del conseguente riaddebito in capo agli altri utilizzatori deve: </strong></em></p><p><em><strong>• emettere fattura, di norma con applicazione dell’IVA, per la quota di spese non di propria </strong></em></p><p><em><strong>competenza; </strong></em></p><p><em>• considerare le somme rimborsategli quali un minor costo sostenuto (dato dalla differenza tra i </em></p><p><em>costi sostenuti ed i rimborsi percepiti) anziché un aumento dei componenti positivi di reddito. </em></p><p><em>Ne consegue che i rimborsi percepiti non trovano allocazione tra i compensi per l’attività </em></p><p><em>professionale ma vanno a diminuire i costi sostenuti nell’attività professionale. Ciò tra l’altro </em></p><p><em>consente una corretta stesura degli studi di settore. Non deve essere applicata la ritenuta d’acconto.</em></p></blockquote><p>[/QUOTE]</p>
[QUOTE="Siusso, post: 80038, member: 34619"] Ma non si tratta di uno studio medico già affittato e quindi, diciamo così, subaffittato. Chi affitta e' proprietario dell'immobile, oltre ad essere anch'esso dentista ed esercitando, in altri giorni della settimana la professione Quote..... ... dove ci sono queste parole: [I]Riaddebito degli altri costi. Il corretto trattamento fiscale cui assoggettare il riaddebito delle spese sostenute è contenuto nella CM 58/E del 18.6.2001: “Il riaddebito, da parte di un professionista, delle spese comuni dello studio utilizzato da più professionisti non costituiti in associazione professionale, da lui sostenute, deve essere realizzato attraverso l’emissione di fattura assoggettata ad IVA. Ai fini reddituali, le somme rimborsate dagli altri utilizzatori comportano una riclassificazione in diminuzione del costo sostenuto dal professionista intestatario dell’utenza.”. [B]Ciò significa che il professionista intestatario delle utenze, o del contratto di locazione, ai fini della ripartizione delle spese comuni e del conseguente riaddebito in capo agli altri utilizzatori deve: • emettere fattura, di norma con applicazione dell’IVA, per la quota di spese non di propria competenza; [/B] • considerare le somme rimborsategli quali un minor costo sostenuto (dato dalla differenza tra i costi sostenuti ed i rimborsi percepiti) anziché un aumento dei componenti positivi di reddito. Ne consegue che i rimborsi percepiti non trovano allocazione tra i compensi per l’attività professionale ma vanno a diminuire i costi sostenuti nell’attività professionale. Ciò tra l’altro consente una corretta stesura degli studi di settore. Non deve essere applicata la ritenuta d’acconto.[/I][/QUOTE] [/QUOTE]
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