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Affitto occasionale di appartamento privato inferiore ai trenta giorni necessita di denuncia ?
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Testo
<blockquote data-quote="Bluechewanna" data-source="post: 232857"><p>I privati che in Liguria intendono locare direttamente unità abitative ammobiliate ad uso turistico in forma non imprenditoriale devono comunicarlo, pena sanzione, nei termini stabiliti dalla legge regionale, al Comune in cui l'unità abitativa è ubicata. Gli immobili arredati e concessi in locazione a turisti non possono essere più di 3 e non devono essere forniti servizi aggiuntivi, altrimenti si ricade nell'attività di affittacamere o b & b. Se l'appartamento risulta essere una struttura ricettiva censita dal Comune (tra queste rientrano, come si è visto, anche le altre tipologie di alloggio, ovverossia gli appartamenti ammobiliati per uso turistico), oltre la forma scritta, per locazioni di qualunque durata, occorre effettuare la comunicazione in Questura : in questo caso è necessario comunicare la presenza di turisti nel rispetto dell'art.109 del TULPS e dell'art.2 dl decreto Ministero dell'Interno 7 gennaio 2013, con il servizio telematico "Alloggiati web" (non rileva nè la durata nè il soggetto, comunitario o meno).</p><p></p><p>Ove l'obbligo di comunicazione all'ente preposto (Comune) non sia ottemperato, ossia l'immobile non risulti censito e autorizzato come struttura ricettiva, nell'ipotesi in cui locazione non sia soggetta ad obbligo di registrazione in termine fisso e facoltativamente non sia registrata, la stessa non è soggetta a comunicazione di cessione di fabbricato, salvo che il cessionario non sia un cittadino extraUE, ma in questo caso la comunicazione alla P.S. è veicolata non attraverso l'inoltro telematico cui sopra si accennava, ma mediante il modello cartaceo "Dichiarazione/comunicazione di ospitalità", ma è facile prevedere che, in una simile situazione, in concreto si rischia di trovarsi in presenza di applicazioni pratiche contrastanti da parte degli uffici di P.S. cui compete la verifica dell'adempimento.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Bluechewanna, post: 232857"] I privati che in Liguria intendono locare direttamente unità abitative ammobiliate ad uso turistico in forma non imprenditoriale devono comunicarlo, pena sanzione, nei termini stabiliti dalla legge regionale, al Comune in cui l'unità abitativa è ubicata. Gli immobili arredati e concessi in locazione a turisti non possono essere più di 3 e non devono essere forniti servizi aggiuntivi, altrimenti si ricade nell'attività di affittacamere o b & b. Se l'appartamento risulta essere una struttura ricettiva censita dal Comune (tra queste rientrano, come si è visto, anche le altre tipologie di alloggio, ovverossia gli appartamenti ammobiliati per uso turistico), oltre la forma scritta, per locazioni di qualunque durata, occorre effettuare la comunicazione in Questura : in questo caso è necessario comunicare la presenza di turisti nel rispetto dell'art.109 del TULPS e dell'art.2 dl decreto Ministero dell'Interno 7 gennaio 2013, con il servizio telematico "Alloggiati web" (non rileva nè la durata nè il soggetto, comunitario o meno). Ove l'obbligo di comunicazione all'ente preposto (Comune) non sia ottemperato, ossia l'immobile non risulti censito e autorizzato come struttura ricettiva, nell'ipotesi in cui locazione non sia soggetta ad obbligo di registrazione in termine fisso e facoltativamente non sia registrata, la stessa non è soggetta a comunicazione di cessione di fabbricato, salvo che il cessionario non sia un cittadino extraUE, ma in questo caso la comunicazione alla P.S. è veicolata non attraverso l'inoltro telematico cui sopra si accennava, ma mediante il modello cartaceo "Dichiarazione/comunicazione di ospitalità", ma è facile prevedere che, in una simile situazione, in concreto si rischia di trovarsi in presenza di applicazioni pratiche contrastanti da parte degli uffici di P.S. cui compete la verifica dell'adempimento. [/QUOTE]
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