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Testo
<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 296620" data-attributes="member: 15253"><p>Nel caso di contratti per immobili adibiti a uso diverso da quello di abitazione, disciplinati dalla legge n. 392/78, il conduttore può recedere in qualsiasi momento, con quel periodo di preavviso, soltanto se ricorrono gravi motivi. A meno che le pattuizioni contrattuali prevedano diversamente.</p><p>E il proprietario può esercitare la facoltà di diniego della rinnovazione se ricorrono i motivi previsti dall'art. 29 di quella legge. Non può recedere anticipatamente in qualsiasi momento, e anche se vi siano cause di forza maggiore.</p><p>Infine, tutti i tre "allegati" non contengono la clausola obbligatoriamente richiesta dall'art. 6, comma 3, del D. Lgs. n. 192/2005.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 296620, member: 15253"] Nel caso di contratti per immobili adibiti a uso diverso da quello di abitazione, disciplinati dalla legge n. 392/78, il conduttore può recedere in qualsiasi momento, con quel periodo di preavviso, soltanto se ricorrono gravi motivi. A meno che le pattuizioni contrattuali prevedano diversamente. E il proprietario può esercitare la facoltà di diniego della rinnovazione se ricorrono i motivi previsti dall'art. 29 di quella legge. Non può recedere anticipatamente in qualsiasi momento, e anche se vi siano cause di forza maggiore. Infine, tutti i tre "allegati" non contengono la clausola obbligatoriamente richiesta dall'art. 6, comma 3, del D. Lgs. n. 192/2005. [/QUOTE]
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