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Testo
<blockquote data-quote="uva" data-source="post: 450739" data-attributes="member: 42040"><p>Se si tratta di un contratto concordato per studenti, esso deve essere redatto in conformità al modello ministeriale (Allegato C al D.M. 16/01/2017).</p><p></p><p>Il recesso del conduttore è regolato dall'Art. 9:</p><p></p><p><em>Articolo 9 (Recesso del conduttore).</em></p><p><em></em></p><p> <em>Il conduttore ha facoltà di recedere dal contratto per gravi motivi, previo avviso da recapitarsi mediante lettera raccomandata almeno tre mesi prima. </em></p><p><em><u>Tale facoltà è consentita anche ad uno o più dei conduttori firmatari ed in tal caso, dal mese dell'intervenuto recesso, la locazione prosegue nei confronti degli altri, ferma restando la solidarietà del conduttore recedente per i pregressi periodi di conduzione</u>. </em></p><p><em>Le modalità di subentro sono così concordate tra le parti: …….........</em></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="uva, post: 450739, member: 42040"] Se si tratta di un contratto concordato per studenti, esso deve essere redatto in conformità al modello ministeriale (Allegato C al D.M. 16/01/2017). Il recesso del conduttore è regolato dall'Art. 9: [I]Articolo 9 (Recesso del conduttore). Il conduttore ha facoltà di recedere dal contratto per gravi motivi, previo avviso da recapitarsi mediante lettera raccomandata almeno tre mesi prima. [U]Tale facoltà è consentita anche ad uno o più dei conduttori firmatari ed in tal caso, dal mese dell'intervenuto recesso, la locazione prosegue nei confronti degli altri, ferma restando la solidarietà del conduttore recedente per i pregressi periodi di conduzione[/U]. Le modalità di subentro sono così concordate tra le parti: …….........[/I] [/QUOTE]
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