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Testo
<blockquote data-quote="mapeit" data-source="post: 78239" data-attributes="member: 17237"><p>DECRETO MINISTERO INFRASTRUTTURE–TRASPORTI 30.12.2002</p><p>Art. 2, comma 2°.</p><p>"I canoni di locazione dei contratti di natura transitoria relativi ad immobili ricadenti nelle aree metropolitane di Roma, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, <strong>Napoli</strong>, Torino, Bari, Palermo e Catania, nei comuni con esse confinanti e negli altri comuni capoluogo di provincia, sono definiti dalle parti all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione per le aree omogenee, come individuate dall'articolo 1. Gli Accordi territoriali relativi a questo tipo di contratti possono prevedere variazioni, fino ad un massimo del 20 per cento, dei valori minimi e massimi anzidetti per tenere conto, anche per specifiche zone, di particolari esigenze locali. In caso di inesistenza di accordo a livello locale, i valori di riferimento sono quelli definiti dalle condizioni previste dal decreto ministeriale di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431."</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="mapeit, post: 78239, member: 17237"] DECRETO MINISTERO INFRASTRUTTURE–TRASPORTI 30.12.2002 Art. 2, comma 2°. "I canoni di locazione dei contratti di natura transitoria relativi ad immobili ricadenti nelle aree metropolitane di Roma, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, [B]Napoli[/B], Torino, Bari, Palermo e Catania, nei comuni con esse confinanti e negli altri comuni capoluogo di provincia, sono definiti dalle parti all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione per le aree omogenee, come individuate dall'articolo 1. Gli Accordi territoriali relativi a questo tipo di contratti possono prevedere variazioni, fino ad un massimo del 20 per cento, dei valori minimi e massimi anzidetti per tenere conto, anche per specifiche zone, di particolari esigenze locali. In caso di inesistenza di accordo a livello locale, i valori di riferimento sono quelli definiti dalle condizioni previste dal decreto ministeriale di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431." [/QUOTE]
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